F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DAVIDE BIRASCHI SEGUITO GARA LIVORNO/AVELLINO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 28 del 13.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 23 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DAVIDE BIRASCHI SEGUITO GARA LIVORNO/AVELLINO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 28 del 13.10.2015) La Società U.S. Avellino 1912 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 2 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Biraschi Davide dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Italiana Professionisti – Serie B (Com. Uff. n. 28 del 13.10.2015) in seguito alla gara Livorno vs. Avellino del 11.10.2015, che così ha motivato il provvedimento: “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, all’8° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale”. La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Biraschi Davide, eccessivamente severa e gravosa rispetto all’espressione indirizzata dal calciatore al Quarto Ufficiale, meramente irriguardosa ma non ingiuriosa e/o offensiva. La società ricorrente conclude chiedendo la riduzione della pena inflitta al proprio calciatore ad una sola giornata. 3 Alla riunione del 23.10.2015 è comparso il difensore della società reclamante il quale si è riportato alle difese e alle conclusioni ivi precisate. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono. Il comportamento del calciatore censurato consta di frasi sicuramente irriguardose rivolte al Quarto Ufficiale al momento dell’uscita dal terreno di gioco e tale circostanza non è contestata dalla stessa parte opponente che così definisce e giudica le espressioni indirizzate dal calciatore al Quarto Ufficiale. Se si considera che una giornata di squalifica è conseguente alla doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, nella sua interezza, a parere di questa Corte, appare adeguata e congrua in merito al comportamento assunto dal calciatore Biraschi Davide durante la gara per cui è causa nei confronti del Quarto Ufficiale, anche volendo tener conto di circostanze attenuanti. Pertanto, alla stregua della condotta irriguardosa del calciatore Biraschi Davide, la sanzione della squalifica per due turni effettivi di gara, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, tenuto conto che la squalifica per un turno, come sopra evidenziato, è afferente all’espulsione per doppia ammonizione. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino. Dispone addebitarsi tassa reclamo
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