F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. BORRIELLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 30.10.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CALC. BORRIELLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/CARPI DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 30.10.2015).
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Frosinone/Carpi, disputato in data 28.10.2015 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Marco Borriello la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, “al 26° del secondo tempo, a giuoco fermo, tentato di colpire un calciatore della squadra avversaria con una testata”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Borriello, il quale lamenta la presunta eccessiva entità della sanzione irrogata, precisando come la condotta oggetto del presente procedimento sarebbe stata provocata dal comportamento del calciatore avversario Soddimo, il quale avrebbe colpito il reclamante con una spinta a giuoco fermo, meritando, per tale gesto, l’espulsione. Il Sig. Borriello aggiunge, altresì, che il proprio gesto non potrebbe definirsi violento, ma tuttalpiù antisportivo, con la conseguente riduzione della sanzione inflitta, in quanto lo stesso si sarebbe limitato a sfiorare la testa dell’avversario, il quale, peraltro, non avrebbe riportato alcuna conseguenza lesiva. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 6.11.2015, sono presenti il reclamante ed, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, rileva come, nella valutazione della fattispecie oggetto del presente procedimento, si debba necessariamente tenere in considerazione, come attenuante, la circostanza per cui il reclamante è stato effettivamente provocato dal comportamento del calciatore avversario Soddimo, il quale è stato espulso proprio a seguito di tale condotta. Inoltre, e soprattutto, la Corte ritiene che il gesto posto in essere dal Sig. Borriello debba essere considerato quale condotta gravemente antisportiva e non quale comportamento violento, dal momento che il reclamante non ha concretamente colpito l’avversario ma ha soltanto appoggiato la sua fronte a quella del predetto giocatore, non comportando, ai danni di quest’ultimo, alcuna conseguenza lesiva. Il referto dell’arbitro, infatti, dà atto del solo tentativo del Sig. Borriello di colpire con una testata il giocatore Soddimo e di come, in realtà, le fronti dei due calciatori si siano solo sfiorate. Pertinente al caso di specie è il richiamo, operato dal reclamante nel proprio ricorso, alla decisione della Corte di Giustizia Federale, Com. Uff. n. 311/CGF del 21.6.2011, relativa alla condotta del Sig. Stefan Daniel Radu: in questo caso, invero, la Corte ha deciso un caso del tutto identico alla fattispecie in questione, stabilendo che il gesto del Sig. Radu, seppur deprecabile per lo svolgersi e la platealità della dinamica, potesse essere circoscritto a condotta antisportiva di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. 2 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Borriello Marco, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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