F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’ U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELIS ALBERTO SEGUITO GARA AGROPOLI/RENDE DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CSA del 06 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 066/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’ U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELIS ALBERTO SEGUITO GARA AGROPOLI/RENDE DEL 28.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015). Con reclamo ritualmente proposto, la U.S. Agropoli ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 51 del 29.10.2015 – Campionato Serie D – Girone I) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha inflitto, seguito gara Agropoli/Rende del 28.10.2015, al calciatore n. 4 Melis Alberto la squalifica per quattro giornate effettive di gara poiché dopo la concessione di un calcio di rigore dava delle pacche (7) sulla spalla dell'arbitro dicendogli “bravo cogl…, sei proprio una testa di c…”. Con i motivi scritti, la reclamante ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare osservando che quanto accaduto e refertato era di certo scaturito dalla fuorviante esposizione dei fatti da parte del Direttore di gara. Ha, altresì, osservato che il comportamento del Melis Alberto sarebbe da ritenersi semmai ingiurioso o irriguardoso, sanzionabile con due giornate di squalifica ex art. 19, lett. a), co. 4, del C.G.S.. Ha, quindi, concluso, chiedendo la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Alla seduta del 6.11.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il rappresentante della Società reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente accoglibile per quanto di ragione. Osserva, infatti, questa Corte che quanto posto in essere dal Melis è sussumibile in una unica condotta, però aggravata dalle espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara. Risulta, dunque, congrua la sanzione della squalifica per tre giornate, aggravante compresa. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Melis Alberto a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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