F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAICEVIC FILIP SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 14.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/CSA del 27 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 067/CSA del 27 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAICEVIC FILIP SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 14.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015) Con reclamo ritualmente proposto il Vicenza Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore Raicevic Filip, seguito gara Livorno/Vicenza del 14.11.2015, la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 28° del secondo tempo, colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la irregolarità della integrazione, trascorsi ormai quasi quarantotto ore dall'accaduto, con la quale l'arbitro, di sua iniziativa, aveva precisato che la gomitata inferta dal Raicevic al suo avversario era da intendersi come volontaria. A supporto di questa eccezione la reclamante ha richiamato il Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato dalle decisioni ufficiali F.I.G.C. e dalla Guida Pratica A.I.A. 2015 con riferimento al rapporto di gara, che prevede che, al termine della gara l'arbitro è tenuto a redigere il rapporto per tutto quanto verificatosi nel corso della stessa, di poi trasmettendolo al Giudice Sportivo. La reclamante, pertanto, ha eccepito l'inammissibilità, a suo avviso, della e-mail inviata dall'arbitro il 16.11.2015 al Giudice Sportivo con la quale l'arbitro aveva riferito che la condotta antidisciplinare, a seguito della quale il Raicevic era stato espulso, era da intendersi connotata dalla volontarietà. Circostanza, questa, non presente nel rapporto di gara. Ha sostenuto, pertanto, l'insussistenza degli elementi materiale e soggettivo in carenza dei quali la condotta antidisciplinare non avrebbe potuto essere sanzionata ex art. 19, comma quarto, lett. b, C.G.S., ma al più qualificabile come condotta gravemente antisportiva punibile con sanzione di entità inferiore. In tal senso ha richiamato precedenti decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva. Ha, infine, concluso chiedendo, previa riqualificazione giuridica dei fatti e delle violazioni contestate, in via principale, la riduzione della squalifica inflitta al Raicevic, limitandola ad una sola giornata e convertendo le ulteriori giornate in una ammenda proporzionata alla gravità del fatto. In primo subordine, la riduzione della squalifica a due giornate di gara. In estremo subordine, la riduzione della squalifica a due giornate di gara e convertendo la terza in una ammenda nella misura minima. Alla seduta del 27.11.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – Ia Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Le doglianze della reclamante sono prive di fondamento ed il reclamo deve, pertanto essere respinto. Osserva, infatti, questa Corte che il contenuto della e-mail inviata dall'arbitro il 16.11.2015 non deve e non può essere ritenuto come sua autonoma e tardiva resipiscenza, bensì come supplemento del rapporto di gara a seguito di chiarimenti richiestigli dal Giudice Sportivo. L'art. 35 n. 1 – 1.1 C.G.S. statuisce, infatti, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara. E sulla base delle dette integrazioni è stato confermato che si è trattato di atto volontario e violento, in quanto tale da assoggettare, come pena minima, alla sanzione inflitta. Il reclamo, pertanto, deve essere respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it