F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 29 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL CALC. PERICO GABRIELE (SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A.) SEGUITO GARA CROTONE/CESENA DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B – com. uff. n. 53 del 7.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 073/CSA del 29 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL CALC. PERICO GABRIELE (SOCIETÀ A.C. CESENA S.P.A.) SEGUITO GARA CROTONE/CESENA DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B – com. uff. n. 53 del 7.12.2015) In data 6.12.2015, il Procuratore Federale segnalava, ex art. 35 C.G.S., come “condotta antisportiva”, il comportamento tenuto dal calciatore Gabriele Perico in occasione della concessione di un calcio d’angolo al 3° del secondo tempo dell’incontro Crotone/Cesena, disputato in data 5.12.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”. A seguito di tale segnalazione, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, decideva di non sanzionare la condotta del calciatore Perico, ritenendo inammissibile la richiesta formulata dal Procuratore Federale. Il Giudice Sportivo, invero, nella propria decisione, dopo aver riportato la casistica dei comportamenti che costituiscono “condotta antisportiva”, osservava che “le immagini televisive documentano che nessuno di questi comportamenti è stato messo in atto dal calciatore Gabriele Perico nella circostanza segnalata dal Procuratore Federale”. Avverso tale decisione, proponeva tempestiva impugnazione il Procuratore Federale, rilevando come il Giudice Sportivo, non essendo vincolato alla contestazione della Procura Federale, avrebbe dovuto procedere ad esaminare le immagini televisive ed accertare la ricorrenza di una delle fattispecie previste dall’art. 35, comma 1.3, C.G.S., che comprendono, oltre la condotta antisportiva, anche quella violenta. Il Giudice, pertanto, avrebbe dovuto valutare l’episodio oggetto di segnalazione anche sotto l’aspetto della “condotta violenta”, senza limitarsi a verificare la sussistenza della sola condotta antisportiva, alla quale il Procuratore Federale aveva fatto riferimento nella predetta segnalazione per un mero errore materiale. Per questi motivi, il Procuratore Federale chiedeva, in totale riforma della decisione del Giudice Sportivo appellata, l’annullamento della stessa ed il rinvio al medesimo Giudice per l’esame nel merito ex art. 36, comma 4 ultima parte C.G.S. ovvero, in via subordinata, la valutazione nel merito della condotta del Sig. Perico e la condanna dello stesso a 3 giornate di squalifica. Contro il ricorso del Procuratore Federale, la A.C. Cesena S.p.A. presentava le proprie controdeduzioni, rilevando, in primo luogo, come il ricorso stesso dovesse considerarsi inammissibile, ex art. 33, comma 6, C.G.S., per estrema genericità, non avendo descritto la condotta che si ritiene essere inquadrabile come condotta violenta. La società aggiungeva, altresì, che, ad ogni buon conto, la condotta del calciatore Perico era già stata oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo, il quale aveva ritenuto insussistenti gli estremi per il ricorso alla cd. “prova televisiva”, dichiarando inammissibile la richiesta formulata dal Procuratore Federale 2 evidentemente anche sotto l’aspetto della possibile “condotta violenta”. Infine, la Società precisava che il comportamento del calciatore in questione non potrebbe, comunque, essere considerato come condotta violenta, mancando totalmente il carattere intenzionale e violento del gesto, nonché qualsiasi conseguenza lesiva per il calciatore colpito. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 18.12.2015, è presente il rappresentante della Procura Federale e, per la Società, l’Avv. Vitali, i quali si riportano a quanto dedotto nei rispettivi atti. La Corte, in primo luogo, ritiene che il Giudice Sportivo, indipendentemente dalla natura formale della contestazione segnalata da parte della Procura Federale, è legittimato a valutare e riqualificare l’episodio contestato. Ciò nei limiti in cui un determinato “fatto” – come accade nel caso di specie – possa essere qualificato in diversi modi e, quindi, essere inquadrato in differenti fattispecie. La Corte, alla luce della valutazione delle immagini relative alla condotta del calciatore Perico, ritiene, quindi, necessario che il Giudice Sportivo esamini nuovamente la fattispecie in questione anche sotto l’aspetto della possibile qualificazione dell’episodio quale condotta violenta. Per questi motivi la C.S.A., accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 4, CGS, rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B per le conseguenti valutazioni di competenza.
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