F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENTINELLI DAVIDE SEGUITO GARA SEREGNO/PIACENZA 1919 DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 2.12.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SENTINELLI DAVIDE SEGUITO GARA SEREGNO/PIACENZA 1919 DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 2.12.2015). La Società Piacenza Calcio 1919, con fax del 4.12.2015, ha preannunciato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che aveva inflitto al calciatore Sentinelli Davide la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in riferimento alla gara Seregno/Piacenza del 29.11.2015. Il reclamo, diretto a ottenere in via principale la riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo con conseguente annullamento della sanzione della squalifica per 3 gare effettive comminata al calciatore Davide Sentinelli e, in subordine, la riduzione della sanzione della squalifica nella misura ritenuta di giustizia di una o due giornate di gara, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Sportiva osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro. Il reclamante adduce, a sostegno di richiesta dell’annullamento della sanzione inflittagli e, in subordine, della riduzione della stessa alla squalifica per 1 o a 2 giornate di gara, un’erronea valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, non avendo rilevanza disciplinare il fatto contestato al calciatore Davide Sentinelli o, comunque, non essendo qualificabile il fatto alla stregua di una “condotta violenta”. Il calciatore Sentinelli non avrebbe colpito con un pugno l’avversario, ma soltanto allontanato energicamente con le braccia per potersi liberare dalla marcatura sulla battuta di un calcio d’angolo; in secondo luogo, il movimento del tesserato avrebbe dovuto essere valutato nell’ambito di un’azione di gioco, sicché deve essere inquadrato “nell’ambito di una serie di movimenti scomposti del tesserato”. Ma tale erronea valutazione dei fatti non sussiste di fronte a un rapporto arbitrale preciso da cui risulta che il calciatore Davide Sentinelli “con pallone non a distanza di gioco, colpiva con una forte manata a pugno chiuso un avversario in marcatura al petto, allo scopo di arrecargli danno fisico, provocando momentaneo dolore allo stesso”. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto dell’Arbitro che, oltretutto, come si è detto risulta preciso e circostanziato, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che il fatto addebitato al calciatore Sentinelli si sarebbe svolto in modo diverso da come risulta dal rapporto dell’Arbitro. In secondo luogo, la squalifica per 3 giornate effettive di gara è una sanzione congrua rispetto alla gravità del fatto e non già eccessiva o sproporzionata, come sostiene invece la Società reclamante. Infatti, i precedenti giurisprudenziali, riportati nel reclamo a sostegno della tesi 2 dell’eccessività della sanzione, non sono pertinenti in quanto si riferiscono a condotte che non erano violente, né dirette ad arrecare un pregiudizio fisico al calciatore avversario. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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