F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. PATRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 29.11.2015 (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67/ del 2.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. PATRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/PERGOLETTESE 1932 S.R.L. DEL 29.11.2015 (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67/ del 2.12.2015) Con atto, spedito in data 4.12.2015, il sig. Patrini Michele ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 2.12.2015 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Mapellobollate Calcio/Pergolettese 1932 S.r.l., disputatasi in data 29.11.2015, era stata irrogata, nei confronti del predetto calciatore la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato. Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo all’espressione irriguardosa, rivolta dal ricorrente nei confronti del Direttore di Gara. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Patrini Michele e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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