F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PARISI ANTONIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” ISCHIA ISOLAVERDE/TUTTOCUOIO DEL 28.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/TB del 02.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
3. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PARISI ANTONIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI” ISCHIA ISOLAVERDE/TUTTOCUOIO DEL 28.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/TB del 02.12.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 52/TB del 2.12.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornata effettive di gara al calciatore Parisi Antonio. Tale decisione è stata assunta perchè, durante l’incontro di Campionato Nazionale “D. Berretti” Ischia Isolaverde/Tuttocuoio del 28.11.2015, il Parisi, reiterava un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Avverso tale provvedimento la Società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 5.12.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 16.12.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per 3 quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.R.L. di Ischia (Napoli), dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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