F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE MILANO/LAZIO DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA INTERNAZIONALE MILANO/LAZIO DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 115 del 22.12.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornata effettive di gara al calciatore Melo De Carvalho Felipe. Tale decisione è stata assunta perchè, durante l’incontro Internazionale Milano/Lazio disputata il 20.12.2015, il Melo De Carvalho Felipe, assumeva una condotta violenta avendo, al 45° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpitovolontariamente un avversario con un calcio all’altezza della spalla. Avverso tale provvedimento la Società F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 22.12.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 23.12.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Internazionale Milano S.p.A., dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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