F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SSDARL FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA FOOTBALL CLUB GROSSETO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015) 4. RICORSO SSDARL FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL CLUB GROSSETO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 04 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO SSDARL FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO GARA FOOTBALL CLUB GROSSETO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015) 4. RICORSO SSDARL FOOTBALL CLUB GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL CLUB GROSSETO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 20.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 23.12.2015) Con reclami ritualmenti proposti il F.C. Grosseto ha impugnato le decisioni (Com. Uff. F.I.G.C.-L.N.D. n. 81 del 23.12.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, seguito gara del Campionato Serie D – Girone G – Grosseto/Torres del 20.12.2015, ha inflitto le sanzioni della ammenda di € 1.200,00 irrogata alla F.C. Grosseto e la squalifica per 1 giornata effettiva di gara all'Allenatore Responsabile Prima Squadra Sig. Giacomarro Domenico per le motivazioni esplicitate nel Comunicato su citato. Con i motivi scritti, ai quali si fa espresso richiamo, la reclamante ha contestato la sussistenza degli addebiti disciplinari contestati e sanzionati, così concludendo: a) quanto alla squalifica, chiedendone l'annullamento, ovvero rideterminandola nell'ammonizione o nell'ammonizione con diffida; in subordine, annullando la sanzione o commutazione della stessa nella ammenda nella misura ritenuta di giustizia; b) quanto all'ammenda, chiedendo l'annullamento della stessa ovvero, in subordine, la riduzione della stessa rideterminandola nella misura di giustizia. Alla seduta del 4.1.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che il reclamo relativo alla squalifica inflitta al Sig. Giacomarro Domenico, pur in conseguenza di una locuzione da qualificarsi di certo inurbana, può trovare parziale accoglimento e per l'effetto riduce la sanzione irrogata in prime cure rideterminandola in € 500,00 di ammenda. Quanto, infine, alla ammenda di € 1.200,00 irrogata al F.C. Grosseto, il relativo reclamo 3 deve ritenersi respinto atteso che le condotte antidisciplinari emergono dalla precisa refertazione arbitrale esplicitate alla voce “varie”. Per questi motivi la C.S.A., presi in esame i ricorsi come sopra proposto dalla Società SSD ARL F.C. Grosseto di Grosseto: - Accoglie parzialmente riducendo la sanzione inflitta al sig. Giacomarro Domenico da 1 giornata di squalifica ad € 500,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - respinge il ricorso riguardante l’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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