F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CALCIO PADOVA FEMMINILE/VICENZA CALCIO FEMMINILE DEL 29/11/2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile – Com. Uff. n. 36 del 3.12.2015) 2. RICORSO A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DE BORTOLI ALESSANDRO INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO PADOVA FEMMINILE/VICENZA CALCIO FEMMINILE DEL 29/11/2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile – Com. Uff. n. 36 del 3.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA CALCIO PADOVA FEMMINILE/VICENZA CALCIO FEMMINILE DEL 29/11/2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile – Com. Uff. n. 36 del 3.12.2015) 2. RICORSO A.S.D. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DE BORTOLI ALESSANDRO INFLITTA SEGUITO GARA CALCIO PADOVA FEMMINILE/VICENZA CALCIO FEMMINILE DEL 29/11/2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile – Com. Uff. n. 36 del 3.12.2015) La società Vicenza Calcio Femminile, come rappresentata e assistita, ha proposto due distinti reclami avverso la delibera adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 03.12.2015, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: ammenda di € 500,00 alla società Vicenza Calcio e squalifica per 6 giornate effettive di gara al sig. De Bortoli Alessandro (allenatore del Vicenza Calcio Femminile). Queste le motivazioni: ammenda società - “per aver propri tesserati, posizionati dietro la panchina ospite, alle spalle dell’AA2, fuori del recinto di gioco, rivolto per tutta la gara espressioni insultanti e gravemente ingiuriose nei confronti della terna arbitrale e delle istituzioni della F.I.G.C., nonché profferendo espressioni blasfeme”. squalifica allenatore - “per essersi posizionato dietro la panchina della squadra ospite, fuori dal recinto di gioco, e aver per tutta la durata della gara dato indicazioni tecniche all’allenatrice sig.ra Baseggio e alle calciatrici, sebbene dovesse scontare squalifica inflitta con Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015. Il De Bortoli profferiva, altresì, espressioni insultanti e gravemente ingiuriose nei confronti della terna arbitrale nonché delle istituzioni F.I.G.C.. Aggravava tale comportamento pronunciando espressioni blasfeme, nonché minacce nei confronti della terna arbitrale”. Lamenta, la società reclamante, l’eccessività delle sanzioni in rapporto all’esatto svolgersi degli eventi. Il Vicenza Calcio Femminile ricorda come la guida dell’AIA, regole 1 e 5, definiscano sia la corretta interpretazione di campo di gioco (intera struttura sportiva, costituita dal campo di gioco, spogliatoi, locali annessi, tribune, ecc.) sia le competenze dell’arbitro e dei suoi collaboratori, ritenendo che queste si esauriscano nella valutazione di tutto quanto si svolge all’interno del campo di gioco, mentre quello che succede fuori dal campo, seppur deplorevole, non sarebbe di competenza della terna arbitrale. Orbene, in tal ottica, secondo la prospettazione difensiva, il soggetto cui si fa riferimento nei referti ufficiali dell’arbitro e dell’assistente, è posto al di fuori del recinto di gioco, a ridosso della 2 panchina ospite, in area pubblica e/o di pubblico transito (area parco, evidenziata da mappa allegata al reclamo) e, dunque, non essendo detto soggetto all’interno delle strutture sportive di competenza, il comportamento dello stesso non poteva essere oggetto di attenzione e valutazione da parte della terna. Inoltre, tale soggetto poteva essere chiunque che, in quel momento, volesse passare o sostare nei pressi della panchina, gridare e offendere l’una o l’altra formazione, dovendosi, così, escludere la riferibilità dello stesso alla società Vicenza Calcio. La ricorrente evidenzia anche il fatto che l’assistente dell’arbitro ha riportato nel suo supplemento di referto “che l’eventuale identificazione del soggetto come sig. De Bortoli Alessandro è avvenuta tramite internet, quindi dopo la chiusura della gara”, chiedendosi: “come avrebbe fatto a ricordare le sembianze e confrontarle con un sito internet?”. Alla luce di quanto sopra esposto la Società ricorrente richiede l’annullamento delle sanzioni comminate. Alla seduta svoltasi in data 7 gennaio 2015, questa Corte, riuniti i ricorsi, ha assunto, all’esito della camera di consiglio, la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti La questione centrale del procedimento concerne l’identificazione della persona che, posizionatasi “fuori dal recinto di gioco, dietro la panchina ospite”, come si legge, tra l’altro, nel supplemento dell’assistente arbitrale, ha insultato “per tutta la durata della partita”, la terna arbitrale, utilizzando anche espressioni sia blasfeme, che lesive dell’immagine delle istituzioni calcistiche (AIA e FIGC). La tesi difensiva volta a sostenere che quel soggetto non era l’allenatore De Bortoli non può essere condivisa. Dalle risultanze ufficiali di gara si evince che il soggetto di cui trattasi si è posto a ridosso della panchina della squadra ospite, a circa due soli metri dall’assistente arbitrale. Orbene, ritiene questo Collegio, che le circostanze di luogo (2 metri) e di tempo (tutta la durata della gara) conferiscono all’identificazione del sig. De Bortoli – sebbene effettuata dagli ufficiali di gara al termine della partita e mediante accesso al sito della Società reclamante – una serena certezza in ordine alla sua correttezza. Conferma, poi, del fatto che, per quanto qui rileva, il soggetto di cui trattasi era effettivamente l’allenatore (squalificato) del Vicenza Calcio Femminile si trae dal fatto che, per tutta la durata della gara, lo stesso ha dato indicazioni tecniche tanto all’allenatore in seconda (sig.ra Baseggio), quanto alle calciatrici. E se ciò non bastasse, rimane inequivoca, ai fini del convincimento di questo Collegio in ordine alla esattezza della identificazione come effettuata, l’espressione utilizzata dal soggetto di cui trattasi, che, durante le sue esternazioni, appunto, ha, tra l’altro, affermato: “adesso entro e vi sistemo altro che le giornate di squalifica che mi hanno dato”. E, come detto, l’allenatore di cui trattasi era, appunto, già squalificato. Inconferente l’assunto difensivo in ordine all’asserito posizionamento del soggetto di cui trattasi all’esterno del recinto di gioco, anche laddove si consideri il contesto dei luoghi di cui trattasi, da un lato, e il fatto, dall’altro, che, ad ogni buon conto, ciò non ha impedito allo stesso di impartire direttive tecniche all’allenatore in seconda ed alle calciatrici, né di far udire e percepire, con chiarezza, alla terna arbitrale le continue offese e minacce alla stessa somministrate con particolare pervicacia e continuità. Così accertato il comportamento tenuto dal sig. Alessandro De Bortoli, correttamente determinata appare la conseguente sanzione inflitta allo stesso dal Giudice Sportivo Ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, infatti, la condotta nell’occasione tenuta dall’allenatore appare gravemente e ripetutamente offensiva e minacciosa nei confronti degli ufficiali di gara, oltre che delle istituzioni calcistiche. Condotta, inoltre, aggravata dal fatto che il sig. De Bortoli, come detto, stava già scontando una squalifica precedente, oltre che dall’uso di bestemmie ed espressioni, comunque, blasfeme. Del pari giusta la sanzione dell’ammenda inflitta, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società reclamante per il comportamento tenuto dallo stesso predetto sig. De Bortoli e da altri propri tesserati, che, seppur non esattamente identificati come, invece, avvenuto per l’allenatore, gli ufficiali di gara non hanno dubbi nel riferire con certezza alla società Vicenza Calcio Femminile. 3 Per questi motivi la C.S.A., riuniti i ricorsi nn. 1 e 2 come sopra proposti dalla società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile di Vicenza li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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