F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. THIENE ZANE’ C 5 AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA THIENE ZANE’ CALCIO A 5/CAME DOSSON C5 DEL 28.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 256 del 2.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. THIENE ZANE’ C 5 AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA THIENE ZANE’ CALCIO A 5/CAME DOSSON C5 DEL 28.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 256 del 2.12.2015) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 256 del 2.12.2015, ha inflitto le sanzioni della ammenda alla società A.S.D Thiene Zanè C5 e la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2020 al Sig. Menegatti Paolo dirigente della società. Tale decisione veniva assunta per la condotta violenta avuta, al termine dell’incontro Thiene Zanè C5/Came Dosson C5 disputato il 28.11.2015, dal Menegatti nei confronti dei direttori di gara. Avverso tale provvedimento la Società A.S.D Thiene Zanè C5 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 05.12.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 21.12.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Thiene Zane’ C 5 di Zanè (Vicenza) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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