F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONACCOLTA LUCIO NAZZARENO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B, BAGNOLO CALCIO A 5/REAL CORNAREDO DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 285 dell’11.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 07 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 070/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. REAL CORNAREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONACCOLTA LUCIO NAZZARENO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B, BAGNOLO CALCIO A 5/REAL CORNAREDO DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 285 dell’11.12.2015) Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Real Cornaredo ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 285 dell’11.12.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, seguito gara Bagnolo Calcio a 5/A.S.D. Real Cornaredo del 5.12.2015, ha inflitto al calciatore Bonaccolta Lucio Nazzareno la squalifica per la durata di 3 giornate effettive di gara per avere “a gioco fermo colpito violentemente con un pugno al dorso un calciatore avversario”. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta violenta affermando, in contrario, che il Bonaccolta, come si rileverebbe da un filmato prodotto a supporto della tesi prospettata, era intervenuto con una spinta leggera al fine di allontanare un avversario che aveva preso per i capelli il proprio calciatore Romanella Simone. Ha, pertanto, chiesto la riduzione della squalifica da 3 a 1 giornata, attesa l'erronea valutazione degli Arbitri. Alla seduta del 7.1.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – nessuno è comparso per la reclamante. Osserva, preliminarmente, questa Corte che il supporto filmato non è, nel caso di specie, ammissibile in quanto non riguarda uno dei casi previsti dal C.G.S. eppertanto dello stesso non si terrà conto. Ex art. 35 n. 1 - 1.1 del C.G.S., i rapporti dell'Arbitro, degli Assistenti e del Quarto Ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione 4 dello svolgimento delle gare. Il reclamo, pertanto, è infondato e viene respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Cornaredo di Cornaredo (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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