F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 13 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONDI/TURRIS DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71/ del 10.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 13 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 28 Gennaio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONDI/TURRIS DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71/ del 10.12.2015) In relazione alla gara del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D Girone H, Fondi/Turris svoltasi il 15.11.2015 (terminata col punteggio di 5-1 a favore della prima) l’A.P. Turris proponeva reclamo al Giudice di primo grado chiedendo l’assegnazione a suo favore della vittoria a tavolino per 0-3, in considerazione del fatto che la squadra avversaria aveva schierato due calciatori in posizione irregolare e cioè: Pompei Alessio, matricola 5905823 (in quanto non tesserato dalla Fondi Calcio s.r.l. risultando invece svincolato dalla società Frosinone Calcio Srl Lega Professionisti Serie A) e D’Agostino Stefano, matricola 4781384, proveniente da società professionistica (non regolarmente tesserato, in quanto non erano ancora trascorsi 30 giorni dalla sua ultima gara come professionista). Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 71 del 10.12.2015 - tenuto conto dei chiarimenti forniti, su richiesta, dall’Ufficio tesseramento - ha respinto il ricorso nel rilievo che: - da un lato, alla gara in questione partecipò effettivamente Pompei Alessio, nato il 25.1.1995 matricola 4558883, come risulta dal numero della carta d’identità indicato nella lista della Fondi Calcio S.r.l. ai fini del riconoscimento prima della gara (e non quindi Pompei Alessio, nato il 20.1.1995, matricola 5905823); - dall’altro lato, D’Agostino Stefano risulta tesserato dalla Fondi Calcio S.r.l. dall’11.11.2015 e quindi oltre 31 giorni dalla gara Messina-Matera in data 11.10.2015). Nel ricorso avverso la suddetta decisione (limitato alla sola posizione del calciatore Pompei Alessio) l’A.P. Turris insiste nel ritenere che invece alla partita effettivamente prese parte Pompei Alessio, matricola 5905823, inserita quest’ultima nella distinta di gara. Non si tratterebbe quindi di un semplice errore di trascrizione (come sostenuto dalla Fondi Calcio S.r.l.) poiché dal tabulato dei calciatori allegato dalla stessa Fondi nelle controdeduzioni non risulta che quella società abbia in organico altro calciatore con la stessa matricola o perlomeno quasi identica e quindi facilmente confondibile in sede di trascrizione della distinta. Conclusivamente, la società ricorrente chiede a questa Corte di svolgere approfondite indagini circa la posizione dei calciatori identificati con le matricola 5905823 e 4558883 e, infine, chiede l’assegnazione della vittoria a suo favore per 0-3 e che, qualora a seguito delle indagini risultasse trattarsi di un caso di omonimia, non le vengano addebitate le tasse per i reclami di prima e seconda istanza. Nelle deduzioni da ultimo presentate, la Fondi Calcio s.r.l. ha ribadito la propria posizione. Il ricorso va respinto. 2 Il Giudice di prime cure ha - correttamente secondo questa Corte, ritenuto che Pompei Alessio, nato il 25.1.1995 matricola 4558883, fosse regolarmente tesserato dalla Fondi Calcio alla data di svolgimento della gara ed avesse partecipato alla stessa. Infatti il predetto risulta tesserato col Fondi dal 9.8.2014, come certificato dall’Ufficio Tesseramento. Determinante ai fini della soluzione della controversia è comunque la circostanza che il predetto è stato identificato dall’arbitro a mezzo della carta d’identità evidenziata nella distinta di gara. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposti dalla società AP Turris Calcio ASD di Sant’Antonio Abate (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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