CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 02/02/2016 – A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. – A.C. Renate s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio – A.C. Prato S.p.A. – Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 5 del 02/02/2016 – A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. - A.C. Renate s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio - A.C. Prato S.p.A. - Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composto da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino - Relatore Attilio Zimatore Massimo Zaccheo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto: - al R.G. ricorsi n. 100/2015, presentato, in data 18 dicembre 2015, dalle società A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. e A.C. Renate s.r.l., rappresentate e difese dall’avv. Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, e nel giudizio iscritto: - al R.G. ricorsi n. 101/2015, presentato, in data 22 dicembre 2015, dalla società A.C. Prato S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Astolfo Di Amato e dall’avv. prof. Alessio Di Amato, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, avverso la delibera del Consiglio Federale del 26 giugno 2015, che ha disposto il blocco dei ripescaggi nei campionati professionistici per la stagione sportiva 2016/2017; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 19 gennaio 2016, l’avv. Cesare Di Cintio per le ricorrenti A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. e A.C. Renate s.r.l., nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la resistente F.I.G.C. e l’avv. Astolfo Di Amato per la A.C. Prato S.p.A.; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Mario Sanino. Ritenuto in fatto Con ricorso in data 11 dicembre 2015 la A.S. Pro Piacenza 1919 s.r.l. e l’Associazione Calcio Renate s.r.l. hanno impugnato la decisione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 26 giugno 2015. Con altro ricorso in data 22 dicembre 2015 la Società A.C. Prato S.p.A. – che nella stagione sportiva in corso partecipa al campionato di Lega Pro Divisione Unica ed è inserita nel girone B - ha impugnato la stessa deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 26 giugno 2015 con la quale è stato deliberato il blocco dei ripescaggi a partire dalla stagione sportiva 2016/2017. In considerazione del medesimo oggetto che hanno i ricorsi questi possono essere riuniti. I ricorsi sono stati notificati anche a tutte le squadre che sono presenti nel Campionato di Lega Pro. Assumono le ricorrenti che avrebbero appreso, incidentalmente, che il Consiglio Federale avrebbe disposto, con provvedimento del 26 giugno 2015, il blocco dei ripescaggi a partire dalla stagione sportiva 2016/2017, determinando quindi anche per la prossima stagione un campionato di Lega Pro a 54 squadre. In particolare, le ricorrenti nelle premesse di fatto del ricorso precisano ancora che, a loro avviso, la delibera appena richiamata, nell'esaminare e deliberare sul punto 5 dell'ordine del giorno (Ripescaggi nei Campionati Professionistici stagione sportiva 2015/2016), avrebbe anche statuito che il Campionato Lega Pro, per l'anno 2016/2017, si sarebbe svolto tra 54 squadre, invece che 60. Di qui una serie di doglianze che vengono esternate attraverso la denuncia della violazione di varie norme NOIF (artt. 49 e 50) e dello Statuto FIGC (art. 27, co. 3, lett. a). Si è costituita in giudizio la FIGC, con ampia memoria, contestando la inammissibilità e comunque la infondatezza dei ricorsi. Nessuna delle squadre a cui i ricorsi sono stati trasmessi si è costituita. Nel corso della trattazione dei giudizi, le parti costituite hanno ulteriormente illustrato i termini della questione ed hanno insistito nelle domande formulate negli scritti difensivi. Considerato in diritto Si ribadisce che, in considerazione della connessione oggettiva dei due ricorsi, questi vanno riuniti. Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che i ricorsi della A.S. Pro Piacenza e Associazione Calcio Renate s.r.l., nonché quello della A.C. Prato, siano inammissibili ed infondati. L'argomento, che viene trattato nel presente contenzioso, è stato già esaminato e valutato dal Collegio di Garanzia dello Sport in varie decisioni (v. decisioni 64/2015 e 1/2016), in occasione delle quali si è proprio approfondita la problematica della formazione dei campionati e quindi è stata valutata la portata operativa degli artt. 49 e 50 NOIF. Il Collegio ritiene di non doversi discostare da quell'indirizzo e quindi ribadisce anche in questa sede quanto già avuto modo di determinare. In tale prospettiva si ritiene di dover rilevare che, secondo i principi generali dell’ordinamento, può dare corso ad un procedimento giurisdizionale colui il quale sia titolare di un interesse personale, ed attuale. Le ricorrenti non si danno carico di spiegare quale sia l’interesse che sorregge l’impugnativa, sicché, sul punto, è al momento possibile fare soltanto delle ipotesi. Certo è che, non essendo dato sapere quale posto in classifica occuperanno le ricorrenti al termine della stagione 2015/2016, il cosiddetto blocco dei ripescaggi, qualora fosse ribadito dal Consiglio Federale anche per il prossimo campionato, potrebbe essere del tutto ininfluente rispetto alla posizione che le società avranno a quell’epoca acquisito. Ovviamente, nel caso in cui Pro Piacenza, Renate e A.C. Prato dovessero conseguire la salvezza o addirittura accedere alla serie superiore, non avrebbero motivo di dolersi né del blocco dei ripescaggi, né della – in ipotesi – omessa integrazione dell’organico a 60 squadre. Di qui appunto la inammissibilità dei ricorsi proposti da A.S. Piacenza, Associazione Calcio Renate e dalla soc. A.C. Prato. Ed invero, con la deliberazione qui gravata il Consiglio Federale si è limitato, non già a modificare il format del campionato di Divisione Unica (da 60 a 54 squadre), bensì ad escludere il ricorso ai ripescaggi quale modalità predefinita di integrazione dell’organico. Ciò significa che – ad oggi – non esiste alcun atto lesivo per come prospettato dalle società ricorrenti, giacché il bene della vita, cui costoro aspirano, non è posto in discussione dalla delibera in parola essendo evidente che molteplici e diversificate possono essere le soluzioni regolatorie in futuro adottabili al riguardo. Del resto - come il Collegio di Garanzia ha avuto già modo di rilevare in precedenza, nelle decisioni più sopra citate - l'organico a 60 squadre non è necessariamente condizionato dallo svolgimento della procedura di ripescaggio, essendo sempre consentito al Consiglio Federale, attraverso un complesso e puntuale procedimento (che nella specie non si ravvisa), di optare per soluzioni alternative, sempreché rispettose della normativa di settore. L’istituto del ripescaggio non ha mai trovato consacrazione nelle NOIF, ma è stato di volta in volta utilizzato per sopperire a situazioni contingenti. Non si pone, pertanto, allo stato, alcun problema di violazione delle norme invocate dalle ricorrenti, controvertendosi in ipotesi differenti da quelle denunciate. In definitiva, la delibera gravata, non solo non può essere configurata come atto lesivo delle posizioni delle ricorrenti, ma non è nemmeno configurabile quale atto modificativo dell’organico del campionato di Lega Pro 2016/2017, con la conseguenza che non colgono nel segno le censure con le quali viene denunciata una pretesa violazione degli artt. 49 e 50 delle NOIF (a mente del quale, tali modifiche “entrano in vigore dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione”), e dell’art. 27 dello Statuto. In considerazione della particolarità della questione si rende opportuna la compensazione delle spese. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Spese compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo di posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 19 gennaio 2016. IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini IL RELATORE F.to Mario Sanino Depositato in Roma in data 2 febbraio 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face
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