FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 265/A del 03/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Romano SARTO – Eros BASSO – società ASD REAL ANZANO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 265/A del 03/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Romano SARTO - Eros BASSO - società ASD REAL ANZANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 308 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri ROMANO SARTO, EROS BASSI e della società ASD REAL ANZANO, avente ad oggetto la seguente condotta: Romano SARTO, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD REAL ANZANO, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 43 comma 5 delle N.O.I.F., per aver omesso di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, il competente organo Federale della non idoneità all’attività sportiva agonistica del calciatore Ricco Paolo, dichiarata con la certificazione medica del 24 novembre 2014, trasmessa in pari data all’ASD REAL ANZANO dal Centro di Medicina dello sport di Eupilio (CO) a mezzo raccomandata”; Eros BASSI, all’epoca dei fatti Segretario della società ASD REAL ANZANO con delega di rappresentanza, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 43 comma 5 delle N.O.I.F. per aver omesso di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, il competente organo Federale della non idoneità all’attività sportiva agonistica del calciatore Ricco Paolo, dichiarata con la certificazione medica del 24 novembre 2014, trasmessa in pari data all’ASD REAL ANZANO dal Centro di Medicina dello sport di Eupilio (CO) a mezzo raccomandata”; ASD REAL ANZANO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Romano SARTO per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società ASD REAL ANZANO, e dal Sig. Eros BASSI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Romano SARTO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Eros BASSO e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD REAL ANZANO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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