FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 266/A del 03/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Andrea EUSEPI – Paolo MONTI – società ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 266/A del 03/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Andrea EUSEPI - Paolo MONTI - società ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 628 pf 14/15 adottato nei confronti dei Sig.ri ANDREA EUSEPI e PAOLO MONTI e della società ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta: Andrea EUSEPI, calciatore tesserato per A.S. BULDOG TNT LUCREZIA, che dal 16.12.2014 (data dell’ultimo movimento in virtù dell’art. 103 bis del NOIF) ha svolto le funzioni di allenatore per ASD SPECIAL ONE S.C. senza averne titolo, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 103 bis delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, in quanto impegnato in qualità di allenatore in occasione delle gare di Calcio A 5, Serie D SPECIAL ONE S.C. – ACQUALAGNA del 20.12.2014 e SPECIAL ONE S.C. – FORUM CALCETTO del 16.1.2015, nonché presente in distinta come massaggiatore in occasione della gara BARCO URBANIA – SPECIAL ONE del 9.1.2015, come dimostra la documentazione acquisita; Paolo MONTI, dirigente accompagnatore della Società ASD SPECIAL ONE S.C. per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 CGS, in relazione all’art. 61 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte di gara, attestando che i giocatori e gli altri addetti sono regolarmente tesserati e partecipano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, in occasione delle gare di Calcio A 5, Serie D, SPECIAL ONE S.C. – ACQUALAGNA del 20.12.2014 e SPECIAL ONE S.C. – FORUM CALCETTO del 16.1.2015, nonché in occasione della gara BARCO URBANIA – SPECIAL ONE del 9.1.2015, nelle quali si registrava, invece, la posizione irregolare dell’EUSEPI Andrea; ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritte; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea EUSEPI e Paolo MONTI e dal Sig. Stefano ZAFFINI, in qualità di Presidente, in nome e per conto della società ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di squalifica di giorni 40 per il Sig. Andrea EUSEPI, di inibizione di giorni 40 per il Sig. Paolo MONTI e dell’ammenda di € 166,00, con diffida per la società ASD SPECIAL ONE SPORTING CLUB; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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