FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 267/A del 03/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Emanuele CANFORA – Orazio CAPASSO – Antonio SCHIANO – società SSC FRATTESE S.r.l.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 267/A del 03/02/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Emanuele CANFORA - Orazio CAPASSO - Antonio SCHIANO - società SSC FRATTESE S.r.l. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 404 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sig.ri EMANUELE CANFORA, ORAZIO CAPASSO, ANTONIO SCHIANO e della società SSC FRATTESE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: Emanuele CANFORA, calciatore, in violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara ASD SANT’ANASTASIA SSC – SSC FRATTESE S.r.l. (Campionato Regionale Allievi) dell’11.10.15, nelle fila della Soc. SSC FRATTESE S.r.l., senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; Orazio CAPASSO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SSC Frattese SRL, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra in occasione della gara ASD SANT’ANASTASIA SSC – SSC FRATTESE S.r.l. (Campionato Regionale Allievi) dell’11.10.15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Canfora Emanuele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; Antonio SCHIANO, presidente della SSC FRATTESE S.r.l., in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Canfora Emanuele e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara ASD SANT’ANASTASIA SSC – SSC FRATTESE S.r.l. (Campionato Regionale Allievi) dell’11.10.15; SSC FRATTESE S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emanuele CANFORA, Orazio CAPASSO e Antonio SCHIANO, quest’ultimo per suo conto e, in qualità di Presidente, per conto della società SSC FRATTESE S.r.l.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Emanuele CANFORA, di 45 giorni di inibizione per il Sig. Orazio CAPASSO, di 45 giorni di inibizione per il Sig. Antonio SCHIANO e di 1 punto di penalizzazione da applicare nel campionato del Settore Giovanile più € 100,00 di ammenda per la società SSC FRATTESE S.r.l.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it