LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 12.01.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 123 DEL 12.01.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Frosinone, Hellas Verona e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b ) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.