LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 26.01.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara soc. FROSINONE – soc. ATALANTA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 136 DEL 26.01.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara soc. FROSINONE – soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.19 del 25 gennaio 2016) in merito al comportamento tenuto al 27° minuto del secondo tempo dal calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone) nei confronti del calciatore
Jasmin Kurtic (Soc. Atalanta); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore frusinate, nel corso di un vivace contrasto di giuoco “ spalla con
tro spalla”, con l’evidente intento di ostacolare l’avanzare del calciatore bergamasco protendeva verso il basso il braccio destro, avvinghiando
l’addome dell’antagonista. La sua mano si posizionava sulla zona pubica del calciatore atalantino, che sia accasciava dolorante al suolo, mentre l’azione proseguiva con il pallone in possesso di altro calciatore nero-azzurro, senza alcun intervento da parte dell’Arbitro. Su richiesta di questo ufficio, il Direttore di gara dichiarava (mail delle ore 14.21 del 25 gennaio 2016): “A seguito della vostra richiesta telefonicadichiaro quanto segue:
al 27° circa del secondo tempo c'è stato un contrasto di gioco tra i calciatori Soddimo e Kurtic. L'azione è velocemente proseguita nella metà campo del Frosinone ed io ho seguito lo sviluppo del gioco in quanto un calciatore dell'Atalanta si è impossessato del pallone. Non ho potuto
pertanto controllare i due calciatori precedentemente indicati in quanto lontani dal mio campo visivo”. Ritiene questo Giudice che le immagini televisive disponibili, in mancanza di una essenziale “ripresa frontale”, non consentono di esprime un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni
ragionevole dubbio, sull’intenzionalità e sull’intensità della compressione esercitata sul “basso ventre” del calciatore atalantino, non potendosi
escludere che gli effetti dolorosi siano stati la conseguenza di un gesto compiuto per finalità agonistiche, non connotato da quella intenzionalità
lesiva che costituisce l’essenza della “condotta violenta”. E in dubio pro reo. P.Q.M. delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore Danilo Soddimo (Soc. Frosinone).