LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. SASSUOLO – Soc. JUVENTUS

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 30.10.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. SASSUOLO – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.25 del 29 ottobre 2015) in merito al comportamento tenuto al 32° minuto del primo tempo dal calciatore Francesco Acerbi (Soc. Sassuolo) nei confronti del calciatore Paulo Dybala (Soc. Juventus); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nella circostanza segnalata, il calciatore bianco-nero, nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore nero-verde che, con il braccio destro portato all’altezza della spalla, colpiva al collo l’antagonista, che cadeva dolorante al suolo. Nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, dichiarava (con mail delle ore 14.47 del 29 ottobre 2015) “Come da richiesta odierna confermo che l’episodio accaduto verso il 34° circa del secondo tempo, tra il calciatore Sig. Acerbi del Sassuolo e il calciatore della Juventus.Dybala, è stato da me controllato e giudicato nella sua interezza”. Il comportamento di Acerbi è stato quindi “visto” dall’Arbitro e giudicato da un’ottimale posizione (come attestato dalle immagini televisive), con una valutazione comunque insindacabile nel merito da questo Giudice, rendendo in tal modo la segnalazione del Procuratore federale carente della condizione di ammissibilità. P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Procuratore federale di cui alla premessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it