LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 04.12.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 04.12.2015
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del quarto turno eliminatorio sostenitori delle Società Crotone e Palermo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.