LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 03.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. CROTONE – Soc. CESENA del 5 dicembre 2015

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 03.02.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B Gara Soc. CROTONE - Soc. CESENA del 5 dicembre 2015 Il Giudice Sportivo, ricevuti gli atti relativi al deferimento del Procuratore federale del calciatore Gabriele Perico (soc.Cesena) dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, I Sezione, II Collegio, in data 29 gennaio 2016 , unitamente al provvedimento con il quale è stato deciso il ricorso de l Procuratore Federale avverso la declaratoria di inammissibilità della riservata segnalazione ex art. 35, comma 1.3 C.G.S. in merito alla condotta del calciatore Perico Gabriele (Società A.C. Cesena S.p.A.) ; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;preliminarmente stante la specifica tipologia di condotta espressamente segnalata dal Procuratore Federale, non può esimersi dall’evidenziare le proprie perplessità relativamente al provvedimento adottato dalla Corte d’Appello, e ciò sotto vari profili. Sotto un primo profilo, poichè non è dato ricorrere nel caso concreto la fattispecie del “mero errore materiale” e, come tale quella del c.d. errore scusabile, laddove l’art. 35 C.G.S. espressamente distingue le condotte gravemente antisportive dai fatti di condotta violenta. Sotto un secondo profilo, la esplicita richiesta di valutazione di un comportamento gravemente antisportivo ha inibito ogni accertamento del medesimo comportamento come fatto di condotta violenta, e ciò per evitare di incorrere nel vizio di ultra petita. Invero, il principio “ ne eat iudex ultra petita partium ” (ossia “il giudice non si pronunci oltre quanto chiesto dalle parti”), risale al diritto romano, ed e sprime il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il medesimo principio è espresso dal brocardo " sententia debet esse conformis libello " (ossia “la sentenza deve essere conforme alla domanda”). ll principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato vieta al giudice di accordare o negare cosa diversa da quella comandata dalla parte (il petitum dell'azione) e di sostituire il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla parte (la causa petendi dell'azione) con uno diverso. Sono dunque gli elementi dell'azione, che avvia il processo, a delimitare il thema decidendum, l'ambito entro il quale il giudice si può pronunciare, con la conseguente illegittimità della pronuncia del giudice che concedesse più di quanto chiesto (ultrapetizione) o chepronunciasse un provvedimento diverso da quello richiesto (extrapetizione).Nell'ordinamento giuridico italiano il principio è sancito nel processo civiledall'art. 112 del Codice di procedura civile, nel processo penale dagli articoli 516 ss. del Codice di procedura penale, nel processo amministrativo dall’art.34 del codice del processo amministrativo, nel processo innanzi alla Corte Costituzionale riguardo alla costituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge. Nel procedimento sportivo, peraltro, si applicano, ove non diversamente previsto, i principi e le norme generali del processo civile, in forza del duplice rinvio del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (art. 1, co.2. “per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”) e del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (“art. 2, co. 6. “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”); dopodiché nel merito osserva che le immagini televisive documentano che, durante l’esecuzione di un calcio d’angolo, a favore del Crotone, i calciatori Kone (Cesena), Balasa (Crotone), Perico (Cesena) e Budimir (Crotone), nel tentativo di conquistare la migliore posizione venivano a contatto tra loro; nella circostanza il calciatore Gabriele Perico colpiva il calciatore rosso - blu Balasa che cadeva a terra. Ritiene questo Giudice che il contatto avvenuto tra i due calciatori sia stato del tutto casuale e accidentale e di conseguenza non può integrare la “condotta violenta”, sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva; P.Q.M. delibera di non sanzionare il comportamento del calciatore Gabriele Perico (soc. Cesena ) , in merito al dictum della Corte Sportiva d’Appello Nazionale.
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