COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 21/1/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ DINAMO CALCIO PESCARA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA DINAMO CALCIO PESCARA / TORREVECCHIA CALCIO 2004, DISPUTATA IL 6.12.2015 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE F, (C.U. N°27 del 10.12.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 21/1/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ DINAMO CALCIO PESCARA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA DINAMO CALCIO PESCARA / TORREVECCHIA CALCIO 2004, DISPUTATA IL 6.12.2015 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE F, (C.U. N°27 del 10.12.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società Dinamo Calcio Pescara ha impugnato i provvedimenti di seguito indicati:. CANDELORO GIOVANNI squalifica fino al 30/09/2016; sig. ROSSONI GIOVANNI squalifica per 7 gare effettive; sig. ROSSONI VIRGINIO squalifica per 5 gare effettive; sig. DEMIRI KLODJAN squalifica per 4 gare effettive; ammenda di € 300,00 alla società Dinamo Calcio Pescara, con le seguenti motivazioni: - al minuto 2º del secondo tempo il giocatore della Dinamo Calcio Pescara sig. DEMIRI KLODJAN colpiva con un pugno al volto un giocatore avversario. Al momento della notifica del provvedimento di espulsione, l'arbitro veniva circondato da vari giocatori della squadra di casa che protestavano vivacemente nei suoi confronti con fare aggressivo e oltraggioso, mentre il sig. DEMIRI KLODJAN cercava di scagliarsi contro alcuni calciatori avversari ma veniva trattenuto; - l'arbitro, tra i calciatori della Dinamo Calcio Pescara che lo circondavano insultandolo e minacciandolo, riusciva a distinguere i sig.ri ROSSONI VIRGINIO, ROSSONI GIOVANNI, PASSERI LUIGI e CIARLA STEFANO; - subito dopo, il calciatore della squadra locale sig. CANDELORO GIOVANNI lanciava con forza il pallone addosso all'arbitro colpendolo sul ginocchio e di rimbalzo sul mento, provocandogli uno shock momentaneo. Appena ripresosi, il direttore di gara si accingeva ad espellere il calciatore colpevole del gesto violento quando il sig. ROSSONI GIOVANNI gli afferrava il braccio sinistro, trattenendolo con forza per circa dieci secondi, mentre il sig. CANDELORO GIOVANNI lo spintonava con entrambe le mani, facendolo indietreggiare di alcuni metri; - a quel punto l'arbitro, ritenendo che fossero venute meno le condizioni ambientali per proseguire l'incontro, decideva di sospendere definitivamente la gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 1 a 1, non assumendo altri provvedimenti disciplinari al solo scopo di evitare ulteriori episodi di intolleranza; - mentre il direttore di gara si dirigeva verso gli spogliatoi veniva raggiunto dal sig. ROSSONI VIRGINIO che con atteggiamento intimidatorio gli rivolgeva pesanti minacce ed ingiurie, mentre il Dirigente accompagnatore della Dinamo Calcio Pescara sig. MORELLI GIUSEPPE gli rivolgeva frasi irriguardose; - nel frangente, l'arbitro notava che dinanzi gli spogliatoi sostavano due persone non autorizzate che si rivolgevano nei suoi confronti con frasi offensive; - le stesse persone insieme ai calciatori della Dinamo Calcio Pescara sostavano dinanzi lo spogliatoio dell'arbitro, dopo che questi vi aveva fatto rientro, continuando ad insultarlo e minacciarlo, costringendolo a chiamare le forze dell'ordine per potersi allontanare dall'impianto in sicurezza. - Considerato che la sospensione della gara determinata dall'arbitro è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità dei calciatori della Società Dinamo Calcio Pescara; tenuto anche conto che i Dirigenti della Società Dinamo Calcio Pescara presenti all'incontro non si sono adoperati per riportare la calma trai propri tesserati. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, in quanto il Candeloro avrebbe colpito involontariamente l’arbitro con una pallonata; il Rossoni Giovanni si sarebbe limitato ad afferrare il braccio dell’arbitro per non far espellere il Candeloro; il Demiri Klodjan avrebbe involontariamente colpito un avversario in un fallo di gioco; il Rossoni Virginio non avrebbe ingiuriato l’arbitro, mentre la sanzione dell’ammenda non troverebbe giustificazione in assenza di fatti gravi verificatisi. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha sostanzialmente confermato gli originari riferimenti. Osserva la Corte che le sanzioni inflitte al Demiri Klodjan ed al Rossoni Virginio devono essere confermate, in quanto congrue ed adeguate al comportamento volontariamente tenuto rispettivamente nei confronti di un avversario e del direttore di gara. Per quanto riguarda, invece, la sanzione inflitta al calciatore Candeloro Giovanni, la stessa può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il direttore di gara non ha subito particolari conseguenze dal gesto compiuto dallo stesso. Allo stesso modo deve essere ridotta la sanzione inflitta al Rossoni Giovanni, in quanto egli ha trattenuto il braccio del direttore di gara all’evidente scopo di farlo desistere dall’intento di espellere il Candeloro nella stessa occasione e non certamente per compiere un atto di violenza nei suoi confronti. Va, infine, ridotta la sanzione dell’ammenda tenuto conto del campionato di pertinenza Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, DELIBERA Di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Candeloro Giovanni fino al 30.06.2016; quella inflitta al calciatore Rossoni Giovanni a quattro gare e l’ammenda inflitta alla società ad € 200,00. Conferma nel resto le impugnate decisioni. Dispone restituirsi la tassa versata.
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