COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 27/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 7.1 – DEFERIMENTO (N. 3635/773 pf 14-15/DP/fda) ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD PISTICCIMARCONIA – ASD PISTICCIMARCONIA

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 27/1/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 7.1 - DEFERIMENTO (N. 3635/773 pf 14-15/DP/fda) ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD PISTICCIMARCONIA - ASD PISTICCIMARCONIA PREMESSO Che il Sostituto Procuratore Federale con nota del 19 Ottobre 2015, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA al tempo insediata e operante: - ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD PISTICCIMARCONIA all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’Art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S. per non aver pagato all’allenatore Sig. FRANCESCO DANZA, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n° 1 del 18/10/2014, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; - La Società ASD PISTICCIMARCONIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’Art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante; Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 16 Gennaio 2016, chiamata a seguito del rinvio dell’audizione già fissata per il 12 Dicembre 2015 e differita per esigenze di formale controllo delle notifiche, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione della Procura Federale nella persona dell’Avv. NICOLA MONACO, il quale illustrava i motivi del deferimento, formulando le seguenti richieste e così per: - ANTONIO GIOIA inibizione per mesi sei (6); - ASD PISTICCIMARCONIA penalizzazione di punti uno (1) e ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta//00); Che i deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano, né producevano scritti difensivi a discarico. Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD PISTICCIMARCONIA e ASD PISTICCIMARCONIA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei deferiti e la conseguente omessa coltivazione della attività difensive loro riservate, consentono di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate; Analizzata la asciutta documentazione dalla Procura Federale prodotta a sostegno della propria azione e accertato di conseguenza come i comportamenti da ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD PISTICCIMARCONIA e ASD PISTICCIMARCONIA tenuti integrino le violazioni contestate in relazione al differente grado di responsabilità nella realizzazione dell'evento per cui è deferimento; Accertato in forza delle emergenze istruttorie come il ripetuto ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD PISTICCIMARCONIA debba rispondere delle violazioni dalle norme regolate per non aver ottemperato alla Decisione del Collegio Arbitrale - L.N.D. pubblicata con C.U. n° 1 del 18/10/2014 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore FRANCESCO DANZA; Considerato, ancora, come la ridetta ASD PISTICCIMARCONIA sia chiamata, ai sensi dell’art. 04 comma 01 C.G.S., a rispondere delle violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, ANTONIO GIOIA; Vagliata la natura meramente documentale della fattispecie in esame e verificato come gli elementi probatori in corso di indagine raccolti e ponderabili, in difetto di più articolato carteggio investigativo, pressoché esclusivamente in forza della rinunzia, alla quale può senza meno essere attribuito valore non solo indiziario ma a parere di questo Tribunale addirittura confessorio, da parte dei deferiti all’esercizio, sia in sede di preventiva indagine che in quella dibattimentale, di conferenti attività difensive, non ammettano dubbi sulle contestate responsabilità; Osservato, in definitiva, come, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il comportamento da ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD PISTICCIMARCONIA tenuto integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni; Accertato nondimeno come la ASD PISTICCIMARCONIA, in ragione delle violazioni ascritte al suo Presidente ANTONIO GIOIA debba ai sensi dell’art. 04 comma 01 C.G.S. rispondere a titolo di responsabilità diretta e come tale sia a sua volta passibile di sanzione; Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; In particolare, quanto a ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD PISTICCIMARCONIA perché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’Art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S. non ottemperava alla Decisione del Collegio Arbitrale - L.N.D. pubblicata con C.U. n° 1 del 18/10/2014 emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore FRANCESCO DANZA e così sottraendosi al relativo obbligo, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA; Ancora, quanto alla ASD PISTICCIMARCONIA perché a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. risponde per le violazioni ascritte al suo Presidente e legale rappresentante, ANTONIO GIOIA, nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere le richieste dichiarazioni innanzi a questa TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA.; Considerato come questo Collegio ritenga, tuttavia, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei deferiti contestati e in sede delibativa accertati le sanzioni dalla Procura Federale richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione; P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dalla Procura Federale nella persona dell’Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 16 Gennaio 2016 avanzate, così provvede ed irroga a: • ANTONIO GIOIA nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD PISTICCIMARCONIA inibizione per complessivi mesi quattro (4) per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’Art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’Art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., e dell’Art. 1 bis, comma 3, del C.G.S.; • ASD PISTICCIMARCONIA penalizzazione di punti uno (1) e complessiva ammenda di € 200,00 per violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., e dell’art. 1 bis, comma 3, del C.G.S..
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