COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n..9 a carico di Sig. BRUNO Nicola, calciatore/dirigente;la società ASD TAVERNESE; la società ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA:per rispondere -il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese – Magna Grecia dell’11/01/15; 2) Atletico Altomonte – Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese – Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell’08/02/15; malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; – la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S; – la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S.. Applicazione sanzione ex Art.23 del C.G.S. a carico della società ASN Pietro Mancini Torre Alta e del Sig.BUNO NICOLA.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n..9 a carico di Sig. BRUNO Nicola, calciatore/dirigente;la società ASD TAVERNESE; la società ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA:per rispondere -il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell’11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell’08/02/15; malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; - la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S; - la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S.. Applicazione sanzione ex Art.23 del C.G.S. a carico della società ASN Pietro Mancini Torre Alta e del Sig.BUNO NICOLA. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, letti gli atti del procedimento disciplinare n. 794 pf 14/15, avente ad oggetto: “doppio tesseramento del Sig. Nicola Bruno tesserato come dirigente per la società Pietro Mancini Torre Alta e come calciatore dal 03.01.15 per la società Tavernese per la quale ha disputato gare ufficiali”; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine; che in particolare è emerso che il CRC, anche a seguito del Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo n. 28 del 5/3/15, trasmetteva allo scrivente Ufficio gli atti relativi alla posizione del Sig. Bruno Nicola (nato il 20/3/1969) evidenziando che detto soggetto - a far data dal 3/1/15 e fino alla data del 17/2/15 - avrebbe avuto un doppio tesseramento, essendo tesserato come dirigente per la società Mancini Torre Alta e come calciatore per la società Tavernese: in costanza del doppio tesseramento così come sopra specificato, il Sig. Bruno prendeva parte alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di III categoria, ovvero: 1) Tavernese - Magna Grecia dell’11/1/15; 2) Atl. Altomonte - Tavernese del 18/1/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/1/15; 4) Celico -Tavernese dell’8/2/15; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti in violazione delle norme federali vigenti posti in essere dal Sig. Bruno Nicola, attualmente tesserato per la ASD Tavernese: il Sig. Bruno Nicola (nato il 20/3/1969), tesserato dal 3/1/15, quale calciatore della società ASD Tavernese veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell’11/1/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/1/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/1/15; 4) Celico -Tavernese dell’8/2/15, malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/2/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; ciò in violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S.. Ritenuto, che dai comportamenti anzidetti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. della società ASD Tavernese e della società ASN Pietro Mancini Torre Alta, dei propri dirigenti e/o comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S.; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. Bruno Nicola, alla società ASD Tavernese e alla società ASN Pietro Mancini Torre Alta; rilevato che in data 25/06/15, il legale del Sig. Bruno Nicola inoltrava alla Procura Federale richiesta di audizione del proprio assistito e che, alla data fissata per la convocazione e segnalatamente il 29/06/15, le parti convocate non si sono presentate per rendere il predetto esame; visto l’art. 32 ter, comma 1, del C.G.S.; HA DEFERITO Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: Sig.Bruno Nicola, calciatore/dirigente;la società ASD Tavernese; la società ASN Pietro Mancini Torre Alta; per rispondere- il tesserato Bruno Nicola (nato il 20/03/1969), della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., in quanto, tesserato dal 03/01/15 quale calciatore della società ASD Tavernese, veniva schierato in campo dalla predetta società, nelle gare valevoli per il campionato di III Categoria e segnatamente: 1) Tavernese - Magna Grecia dell’11/01/15; 2) Atletico Altomonte - Tavernese del 18/01/15; 3) Tavernese - Malvito del 25/01/15; 4) Celico -Tavernese dell’08/02/15, malgrado lo stesso risultava altresì tesserato, quale dirigente, anche per società Pietro Mancini Torre Alta fino al 17/02/15, data in cui lo stesso Sig. Bruno Nicola formalizzava le proprie dimissioni dal detto incarico di dirigente; - la Società ASD Tavernese per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del calciatore Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S;- la società ASN Pietro Mancini Torre Alta per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., dell’operato del Sig. Bruno Nicola, dei propri dirigenti e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, del C.G.S. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 dicembre 2015 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nonché l’avv. Annalisa Roseti, per la societa’ ASN Pietro Mancini Torre Alta e per il signor Bruno Nicola, la quale dichiarava di avere fatto richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., chiedendo la sospensione dei termini procedurali. Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l’accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiedeva che venissero sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospendeva il procedimento, relativamente a tale posizione, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S. Preso atto dalla richiesta del Sostituto Procuratore Federale, irrogava alla Società A.S.D. TAVERNESE l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) e la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da scontare nella correste stagione sportiva 2015/2016 nel Campionato di Seconda Categoria. Alla seduta del 25 gennaio 2016 è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco.Nessuno è comparso per i deferiti. Il sostituto Procuratore Federale, prima dell’inizio del dibattimento, ha presentato documentazione con la quale l’avv.Annalisa Roseti, in rappresentanza della ASN Pietro Mancini Torre Alta, proponeva istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art.23 C.G.S. (ammenda di € 450,00 da ridursi a € 300,00), patteggiamento concordato con la Procura Federale e condiviso dalla Procura Generale dello Sport. Per quanto riguarda la richiesta di applicazione della sanzione concordata con l’avv.Annalisa Roseti, in rappresentanza di Bruno Nicola, il Sostituto Procuratore ha presentato documentazione con la quale la Procura Generale dello Sport ha ritenuto non congrua la sanzione e, pertanto, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento, ha formulato a carico di Bruno Nicola la richiesta della squalifica per 8 (otto) giornate effettive di gara. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Visto l’art 23, comma 1, C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; Visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; Rilevato che nel caso di specie la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. Rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 del C.G.S.. Preso atto del patteggiamento e della richiesta del Sostituto Procuratore; Ritenuta l’attuale figura di dirigente dell’incolpato Bruno Nicola; P.Q.M. irroga alla Società ASN PIETRO MANCINI TORRE ALTA l’ammenda di € 300,00, e dichiara la chiusura del procedimento; al Sig. BRUNO Nicola l’inibizione di mesi UNO (1) e quindi fino al 27 FEBBRAIO 2016.
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