COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPINARE nr.10 a carico di Sig.ARTUSO GIUSEPPE JUNIOR, calciatore della Reggina Calcio:per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali. Sig. CASSALIA AGOSTINO, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell’atleta con la Reggina Calcio; la società ASD ACADEMY P. VIOLA: ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD ACADEMY P. VIOLA ora A.S.D. SEGATO VIOLA e del Sig.CASSALIA AGOSTINO.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPINARE nr.10 a carico di Sig.ARTUSO GIUSEPPE JUNIOR, calciatore della Reggina Calcio:per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali. Sig. CASSALIA AGOSTINO, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell’atleta con la Reggina Calcio; la società ASD ACADEMY P. VIOLA: ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata. APPLICAZIONE SANZIONE EX ART.23 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA’ ASD ACADEMY P. VIOLA ora A.S.D. SEGATO VIOLA e del Sig.CASSALIA AGOSTINO. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 681 pf 14-15, avente ad oggetto: “la presunta attività sportiva svolta dal calciatore Artuso Giuseppe Junior, nato il 5.7.2003, categoria esordienti presso la società ASD ACADEMY P. Viola, sebbene tesserato per la società Reggina Calcio” ; vista la comunicazione di conclusione delle indagini a seguito della quale nessuno degli avvisati ha formulato richieste; rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: verbali di audizione dei sigg. ri: Artuso Giuseppe, padre del calciatore minore Artuso Giuseppe Junior, Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA e Posillipo Demetrio, allenatore di base della società Reggina Calcio; fogli di censimento rilasciati dal Comitato Provinciale FIGC di Reggio Calabria dai quali risulta il tesseramento del calciatore Artuso Giuseppe Junior con la società Reggina Calcio nonché lo sviluppo storico dello stesso tesseramento sino alla stagione 2014-2015; ritenuto che dalla complessiva attività d’indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti di seguito indicati: 1. Sig Artuso Giuseppe Junior, calciatore della Reggina Calcio: violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P.VIOLA, non risultando utilizzato in partite ufficiali. 2. sig. Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell’atleta con la Reggina Calcio; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva la responsabilità diretta ed oggettiva della società calcistica ASD ACADEMY P.VIOLA alla quale apparteneva il Presidente avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra menzionata; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Filippo Impallomeni; visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S. HA DEFERITO Innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: il sig. Artuso Giuseppe Junior, calciatore della Reggina Calcio:per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS per aver preso parte, pur essendo tesserato con la Reggina Calcio, a diversi allenamenti con la società ASD ACADEMY P. Viola, non risultando utilizzato nelle partite ufficiali. il sig. Cassalia Agostino, Presidente della società ASD ACADEMY P. VIOLA: per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 5, del CGS per aver consentito al giovane calciatore Artuso Giuseppe Junior di partecipare agli allenamenti della società della quale è rappresentante legale, pur risultando consapevole, avendone piena conoscenza, del tesseramento dell’atleta con la Reggina Calcio; la società ASD ACADEMY P. VIOLA:ora A.S.D. SEGATO VIOLA per la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente sopra deferito e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 21 dicembre 2015 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nonché l’Avv. Daniela Zampaglione per la societa’ A.S.D. Accademy P.Viola (ora A.S.D. Segato Viola) e per il signor Casalia Agostino, la quale dichiarava di avere presentato richiesta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., richiedendo altresì la sospensione dei termini procedurali. Il Sostituto Procuratore in merito rappresentava che era intervenuto l’accordo con i deferiti sopra citati impegnandosi a depositarlo dopo aver avuto la condivisione da parte della Procura Generale dello Sport. Ad ogni buon fine chiedeva che venissero sospesi i termini di cui all’art.34 bis del C.G.S.. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’accordo tra i deferiti sopra menzionati e la Procura Federale, sospendeva il procedimento relativamente a tali posizioni, per gli adempimenti di cui all’art. 23 C.G.S.. Per l’altro deferito, ARTUSO Giuseppe Junior, assente, preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore, irrogava la squalifica di UN (1) mese e, quindi, fino al 23 GENNAIO 2016. Nella riunione odierna, in merito all’applicazione della sanzione ex art.23 del C.G.S. a carico della societa’ A.S.D. Accademy P.Viola (ora A.S.D. Segato Viola) e del signor Casalia Agostino; IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE -vista la documentazione trasmessa dalla Procura Federale; -vista la richiesta di applicazione della sanzione formulata il 21 dicenbre 2015 dall’avv.Daniela Zampaglione nell’interesse della societa’ A.S.D. Accademy P.Viola (ora A.S.D. Segato Viola) e del signor Casalia Agostino; -vista la prestazione di consenso da parte della Procura Federale; -vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale della Sport; -rilevato che la Procura Generale dello Sport non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione dell’ammenda di € 200,00 nei confronti della Società A.S.D. Accademy P.Viola, ora A.S.D.Segato Viola, e dell’inibizione per 40 giorni del Presidente Casalia Agostino; -Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. P.Q.M. preso atto del patteggiamento, irroga: alla Società A.S.D. ACCADEMY P.VIOLA ora A.S.D. SEGATO VIOLA l’ammenda di € 200,00; al Sig. CASALIA Agostino l’inibizione per 40 giorni e quindi fino al 06 MARZO 2016. Dichiara la chiusura del procedimento.
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