• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 27 GENNAIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 12 a carico di Sig. GIOVANNI SCATIGNA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. CIPPARRONE SANDRO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13/12/2014 (Vertenza n. 80bis/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; : la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come descritto in narrativa.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 27 GENNAIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 12 a carico di Sig. GIOVANNI SCATIGNA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. CIPPARRONE SANDRO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13/12/2014 (Vertenza n. 80bis/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; : la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come descritto in narrativa.
IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1078pf14-15 avente a oggetto: “Mancato adempimento, entro il termine previsto, da parte della Soc. Audace Rossanese della somma di €4535,00 in favore dell’allenatore Sig. Cipparrone Sandro delibera C.A.presso LND con CU n. 2 del 1312.14); vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno chiesto di essere sentiti; rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare: -nota del Comitato Regionale Calabria del 12.5.2015, pervenuta alla Procura Federale in data 18.5.2015, con cui si segnala l’inadempimento della Societa’ A.S.D. AUDACE ROSSANESE; -comunicazione del 10.2.2015, inviata dal Comitato Regionale Calabria alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE contenente la richiesta di comunicare l’avvenuto pagamento;
-decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 13/12/2014 (Vertenza n. 80bis/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, comunicata alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 26/02/2015; -organigramma s.s. 2013/2014 e 2014/2015 della società A.S.D. AUDACE ROSSANESE; -Comunicato Ufficiale del C.R.Calabria nr.23 del 10.09.2015 S.S.2015/2016. rilevato che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso che: -in data 13/12/2014 il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Sig. Cipparrone Sandro, condannava la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE al pagamento in favore dello stesso della somma di € 4.535,00; -la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND veniva comunicata alla società A.S.D. AUDACE ROSSANESE mediante lettera raccomandata ricevuta in data 26/02/2015; -la Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale; ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: Sig. GIOVANNI SCATIGNA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Cipparrone Sandro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13/12/2014 (Vertenza n. 80BIS/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; per i motivi sopra esposti, visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS; HA DEFERITO con nota prot.5791/1078pf14-15/DP/fda del 10.12.2015 innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: il Sig. GIOVANNI SCATIGNA, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società A.S.D. Audace Rossanese, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. Cipparrone Sandro, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13/12/2014 (Vertenza n. 80bis/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 25 gennaio 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig. Scatigna Giovanni mesi sei di inibizione; -per la Società A.S.D. Audace Rossanese punti 1 di penalizzazione di classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di €750,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; Preso atto che la A.S.D. Audace Rossanese è stata dichiara inattiva dal 10 settembre 2015 (C.U. n.23); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga al Sig. SCATIGNA Giovanni mesi SEI (6) di inibizione e quindi fino al 27 LUGLIO 2016; dichiara non luogo a procedere nei confronti della A.S.D. AUDACE ROSSANESE poiché inattiva dal 10 SETTEMBRE 2015.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 27 GENNAIO 2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR. 12 a carico di Sig. GIOVANNI SCATIGNA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all’allenatore, Sig. CIPPARRONE SANDRO, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13/12/2014 (Vertenza n. 80bis/34), pubblicata con CU n. 2 s.s 2014/2015 del 13/12/2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; : la società A.S.D. AUDACE ROSSANESE, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come descritto in narrativa."