COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.49 del Sig.TARANTINO Nicodemo (Tess. della Società A.S.D. Grotteria Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 ( squalifica fino al 30.6.2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.49 del Sig.TARANTINO Nicodemo (Tess. della Società A.S.D. Grotteria Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 ( squalifica fino al 30.6.2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA la sanzione consegue alla responsabilità del Tarantino per avere, dopo essere entrato abusivamente in campo, calpestato con grande violenza il piede dell’arbitro oltre che strappatogli con forza il fischietto scalciandolo per aria e rivoltogli frasi offensive. Il reclamante sostiene che la ricostruzione dell’arbitro non corrisponde al vero, in particolare, in relazione al fatto di maggiore gravità che gli viene contestato, afferma di non aver colpito l’arbitro volontariamente ma solo casualmente nella concitazione del momento. Chiede, pertanto, una congrua riduzione della squalifica subita. La tesi non può assolutamente meritare pregio in quanto del tutto inverosimile. Al calciatore Tarantino va pertanto imputato nella determinazione della squalifica anche l’atto di violenza. In merito alla sanzione irrogata può, tuttavia, affermarsi che la stessa può essere rimodulatata riducendola a tutto il 31 gennaio 2017. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a TARANTINO Nicodemo a tutto il 31 GENNAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa versata.
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