COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.50 del Sig.CARDUA Valerio (Tess. della Società A.S.D. Città di Fiore C5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 ( inibizione fino al 29.2.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.50 del Sig.CARDUA Valerio (Tess. della Società A.S.D. Città di Fiore C5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 14.1.2016 ( inibizione fino al 29.2.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Città di Fiore C/5 – Sporting Club Corigliano C/5 del 10/01/2016 risulta che, al 15° del I tempo, il dirigente accompagnatore degli arbitri della società Città di Fiore C5, Cordua Valerio, veniva allontanato dal campo per reiterate proteste avverso decisioni arbitrali. Il suddetto dirigente, inoltre, teneva un comportamento minaccioso nei confronti dello stesso ufficiale di gara che gli si era avvicinato per notificargli la suddetta decisione. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti menzionati poc’anzi, ha sanzionato il suddetto dirigente con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/02/2016 (cfr. C.U. n.91 del 14/01/2016 del Comitato Regionale Calabria). Il reclamante nega di avere minacciato il direttore di gara. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro, possono definirsi accertati. Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione inflitta al dirigente Cordua. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione a svolgere ogni attività a carico del dirigente CORDUA Valerio fino al 22 FEBBRAIO 2016 e dispone restituirsi della tassa versata.
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