COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.53 della Società U.S.D. CZ SALA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 14.1.2016 (ammenda di € 130,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara effettiva, squalifica dell’allenatore FERRARA Vittore fino al 3.2.2016, squalifica dei calciatore ALOI Alan, BELLE’ Alessandro, COSENTINO Salvatore per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MERCURIO Gionatan per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.53 della Società U.S.D. CZ SALA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 14.1.2016 (ammenda di € 130,00, squalifica del campo di giuoco per UNA gara effettiva, squalifica dell’allenatore FERRARA Vittore fino al 3.2.2016, squalifica dei calciatore ALOI Alan, BELLE’ Alessandro, COSENTINO Salvatore per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore MERCURIO Gionatan per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante, nell’argomentazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso, lamenta “una univoca ed esclusiva condotta antisportiva e sleale da parte dell’arbitro della gara”. Afferma in sostanza che i fatti da cui rivengono le sanzioni riportate in epigrafe siano stati riportati in rapporto privi di quel necessario carattere di terzietà necessario nell’espletamento della direzione di gara. Il giudice sportivo, pertanto, non avrebbe potuto valutare nell’irrogazione delle sanzioni stesse il reale contesto in cui i fatti stessi si sono svolti. In via preliminare questo collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso in relazione all’impugnativa della squalifica del campo ai sensi dell’art. 45 punto 3 c) del C.G.S. e della squalifica dell’allenatore Vittore Ferrara ai sensi dello stesso articolo e punto alla lettera b), in quanto inferiore al mese. Passando al merito delle singole posizioni oggetto di reclamo è da affermarsi che il rapporto del direttore di gara assume valore di prova assoluta e privilegiata (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S). In relazione a tanto non può mettersi in dubbio il verificarsi degli episodi e la loro attribuibilità ai calciatori indicati dall’arbitro. È necessario tuttavia tenere conto ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio di tutti gli elementi presenti nel rapporto arbitrale o desumibili dallo stesso. Nessun dubbio sulla congruità della squalifica del calciatore Mercurio Gionatan che per aver colpito –con un violento pugno - un avversario a fine gara merita la sanzione di quattro giornate di squalifica. Appaiono al contrario eccessive le ulteriori squalifiche irrogate a Alan Aloi, Alessandro Bellè e Salvatore Cosentino atteso che la narrazione dell’arbitro non appare sufficientemente puntuale nel supportare una valutazione di particolare gravità delle condotte. Per tale ragione le squalifiche vanno ridotte a tre giornate effettive di gara, Appare equo ridurre a 100 € anche l’ammenda irrogata alla società del CZ Sala. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del campo di gioco per una gara e la squalifica dell’allenatore Vittore Ferrara; in parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda ad € 100,00 e la squalifica dei calciatori ALAN Aloi, Alessandro BELLÈ e Salvatore COSENTINO a TRE giornate effettive di gara; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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