COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.55 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 7.1.2016 (penalizzazione di 2 punti in classifica, ammende di € 150,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 03 FEBBRAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.55 della Società U.S. CRUCOLESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 7.1.2016 (penalizzazione di 2 punti in classifica, ammende di € 150,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che le ha irrogato due punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 150,00. La sanzione riviene dall’addebitabilità a titolo di responsabilità oggettiva dell’atto di aggressione fisica perpetrata nei confronti dell’arbitro ad opera del calciatore Marino Carmine (violentissimo pugno sul mento nonché sputo attingendolo all’occhio destro) che gli provocava forti vertigini nausea e senso di svenimento tali da impedirgli di proseguire nella direzione di gara. Sostiene la reclamante che il seppur deprecabile gesto posto in essere dal proprio calciatore - da cui si dissocia fermamente tant’è che non propone impugnazione né alla squalifica stessa né alla punizione sportiva della perdita della gara che ne è conseguita - non può comportare un tale grave detrimento alla classifica della compagine atteso che si è trattato di un gesto addebitale al solo autore. La tesi sopra esposta non può essere accolta in quanto sussistono quegli elementi atti a fondare la responsabilità oggettiva della società per il comportamento del proprio tesserato. Anche ai fini della determinazione del quantum sanzionatorio, gli elementi che hanno connotato il gesto (profili di particolare offensività e lesività) inducono a ritenere per il loro particolare disvalore morale e sociale - in conformità alle recenti decisioni di questa Corte - congrua la sanzione. Per tali ragioni le sanzioni devono essere confermate. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa
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