COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 28 della Società A.S.D.AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Catanzaro Lido – Amaroni 08 del 21.11.2015 – Campionato 2^Categoria -, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore BERNASCHINO Antonio fino al 31 MAGGIO 2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n. 28 della Società A.S.D.AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Catanzaro Lido – Amaroni 08 del 21.11.2015 - Campionato 2^Categoria -, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore BERNASCHINO Antonio fino al 31 MAGGIO 2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Al 7° del p.t. gli occupanti della panchina della società ASD Amaroni entravano in campo per protestare contro un provvedimento di espulsione e, tra questi, il n.18 Bernaschino Antonio, il quale minacciava pesantemente il direttore di gara, venendo a sua volta espulso. A questo punto, il sig.Bernardino, per reazione, colpiva l'arbitro con un forte pugno all'altezza della mandibola destra, provocandogli fortisssimo dolore e giramenti di testa, con lieve contusione, attestata da referto medico. L'arbitro sospendeva la gara non ritenendo di essere in condizioni fisiche adeguate per poter proseguire e, viste le proteste conseguenti al triplice fischio, rientrato negli spogliatoi chiedeva l'intervento dei Carabinieri, che lo scortavano all'esterno dell'impianto. Il direttore di gara ha confermato integralmente il referto e il malessere fisico, dovuto al dolore e al giramento di testa, che non gli ha consentito di proseguire la direzione della gara. Può essere invece ridotta la squalifica inflitta al calciatore Bernaschino Antonio, tenuto conto della natura, dell'entità, e delle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato. P.Q.M. In parziale accoglimento, riduce la squalifica al calciatore BERNASCHINO Antonio fino al 26/11/2016; rigetta il reclamo nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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