COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.29 della Società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara G.S. Antonimina – A.S.D. Real del 29.11.2015 – Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 160,00, squalifica dell’allenatore ALIA Giuseppe fino al 03 DICEMBRE 2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 27 GENNAIO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.29 della Società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara G.S. Antonimina – A.S.D. Real del 29.11.2015 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 160,00, squalifica dell’allenatore ALIA Giuseppe fino al 03 DICEMBRE 2017). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA La reclamante ha impugnato le sanzioni inflitte, argomentando che non vi è stato alcun ingresso abusivo nello spogliatoio arbitrale, che l'unico ad introdursi è stato il sig.Alia Giuseppe, autorizzato dal direttore di gara, il quale si è trattenuto pochissimi secondi per limitarsi ad una animata protesta, senza offendere, minacciare, né tantomeno aggredire l'arbitro, anche perché nelle vicinanze erano presenti le forze dell'ordine. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato il rapporto di gara, specificando di essere stato aggredito dal sig.Alia Giuseppe entrato abusivamente nello spogliatoio insieme ad un altro soggetto non identificato, spingendo l'arbitro mentre stava aprendo la porta con le chiavi, che il sig.Alia lo ha preso per il collo spingendolo contro il muro, provocandogli difficoltà a respirare, mentre l'altro soggetto teneva chiusa la porta. Il direttore di gara ha accusato dolore e difficoltà a respirare, lamentando, altresì, mancanza di tranquillità, che non gli consentivano di proseguire la direzione in piena indipendenza di giudizio. Ritenuto il valore probatorio privilegiato delle risultanze ufficiali, la natura, l'entità e la modalità dei fatti ascritti, devono, pertanto, ritenersi congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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