COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 36. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL F.A.C. MARANO / OLIMPIA CAPRI PECORARO DEL 22.11.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 71 del 28 gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 36. DELIBERA C.S.A.T. – APPELLO REAL F.A.C. MARANO – GARA REAL F.A.C. MARANO / OLIMPIA CAPRI PECORARO DEL 22.11.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 51 del 3.12.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico della reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 150,00, relativa alla 1^ rinuncia, con obbligo di versare, alla società Olimpia Capri C. Pecoraro, la somma di euro 80,00, quale indennizzo di mancato incasso. Avverso la decisione, ha proposto tempestivo appello la società Real F.A.C. Marano, con atto inviato contestualmente, nelle modalità di rito, alla società controparte. L’appello è fondato. Invero, deve innanzitutto rilevarsi che la gara, indicata in epigrafe, non si è svolta, non solo per l’assenza della società reclamante, ma, primariamente, per l’assenza del direttore di gara, come si evince dal rapporto inviato dallo stesso. Pertanto, a prescindere dalle vicissitudini che hanno caratterizzato la trasferta e il procedimento attivato dalla società Real F.A.C. Marano, la gara è comunque da recuperarsi. Per completezza, deve precisarsi che l’appello è comunque da accogliersi, considerato che la reclamante, non essendo al corrente dell’assenza del direttore di gara, ha regolarmente spedito copia del ricorso di primo grado e delle motivazioni giustificative anche alla società controparte, come attestato dalla copia della ricevuta della relativa raccomandata, allegato al reclamo proposto a questa Corte Sportiva, anch’esso trasmesso per conoscenza alla controinteressata. L’impugnata decisione del Primo Giudice va, pertanto, annullata, con rinvio al Giudice Sportivo Territoriale, per i provvedimenti di competenza in merito all’omologazione della gara, che, si ripete, non si è svolta, innanzitutto e primariamente, per l’assenza dell’arbitro. P.Q.M. DELIBERA di accogliere l’appello proposto dalla società Real F.A.C. Marano, disponendo l’annullamento della delibera del G.S.T.; di rinviare gli atti al Giudice di prime cure per quanto specificato nella parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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