COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 5 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 39. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SAN VITALIANO – GARA SANGENNARESE / SAN VITALIANO DEL 9.01.2016 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 5 febbraio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 39. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO SAN VITALIANO – GARA SANGENNARESE / SAN VITALIANO DEL 9.01.2016 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 66 del 14.01.2016, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto a carico del calciatore, sig. Castaldo Vincenzo, la squalifica per sei giornate di gara, perché, “espulso per aver colpito, con uno schiaffo un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare, tentava di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi, perché trattenuto dai compagni di squadra, nel lasciare il terreno di giuoco, minacciava l’A.A. (rapporto A. ed A.A.)”. Con ricorso spedito, a mezzo fax, in data 21.01.2016, ovvero nei termini temporali prescritti, la reclamante ha impugnato la citata decisione. Preliminarmente, questo Collegio prende atto del versamento della tassa reclamo, in data 25.01.2016. Quanto alla disamina del reclamo, deve precisarsi che la tesi difensiva della reclamante non può essere condivisa. Invero, non risultano elementi nuovi, tali da indurre a modificare la decisione del Primo Giudice, assunta sulla base del referto arbitrale. Quest’ultimo, compreso il rapporto dell’Assistente Ufficiale dell’arbitro, costituisce, nel diritto sportivo, fonte privilegiata di prova. D’altra parte, la reclamante non ha prodotto alcuna prova, idonea a smentire quanto, nello stesso rapporto, segnalato, con la conseguenza che non è possibile accogliere, in punto di fatto, le richieste formulate dalla reclamante. Ad avviso del Collegio, peraltro, non può neppure ritenersi che ricorrano gli estremi per una riduzione della sanzione inflitta dal primo Giudice, in applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità, attesa la reiterata pervicacia del comportamento del calciatore nella circostanza. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso proposto dalla società San Vitaliano, disponendo l’incameramento della tassa reclamo, versata dalla reclamante.
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