COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO dal calc. BRAIATI EDOARDO-tess.U.P.D. Copparese avverso squalifica per 4 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 20.1.2016 gara COPPARESE – CERVIA del 17.1.2016
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°30 del 03/02/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO dal calc. BRAIATI EDOARDO-tess.U.P.D. Copparese avverso squalifica per 4 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 20.1.2016 gara COPPARESE - CERVIA del 17.1.2016 Il calc. BRAIATI EDOARDO, che è stato anche sentito di persona, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che vi è stata, da parte dell'arbitro, una decisione errata nell'espellerlo per "una sua colorita imprecazione, che l'arbitro, distante, ha scambiato per una bestemmia". A fine gara, accompagnato da un dirigente, nello spogliatoio dell'arbitro "ho espresso le mie opinioni, ottenendo come risposta che lui non avrebbe fatto altro che scrivere tutto a referto". Abbastanza alterato per la risposta è uscito dallo spogliatoio, senza minacciare alcuno. Chiede una riduzione della sanzione ed, eventualmente, di essere messo a confronto con l'arbitro. La Corte, - premesso che, per l'art. 34, comma 5, del C.G.S. dispone che "Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate"; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di avere udito perfettamente l'espressione blasfema urlata dal calc. BRAIATI, insieme ad una serie di frasi irriguardose ed offensive a lui indirizzate, frasi reiterate, insieme a minacce, a fine gara, quando si è introdotto nel suo spogliatoio senza autorizzazione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate di gara del calc. BRAIATI EDOARDO. Dispone per l'incameramento della tassa versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO dal calc. BRAIATI EDOARDO-tess.U.P.D. Copparese avverso squalifica per 4 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 20.1.2016 gara COPPARESE – CERVIA del 17.1.2016"