COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GHIARE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 24 del 16.12.2015 gara COMPIANO – GHIARE del 29.11.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 03/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GHIARE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 24 del 16.12.2015 gara COMPIANO - GHIARE del 29.11.2015 L'A.S.D. GHIARE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che l'A.S.D.Compiano "ha inviato il reclamo non presso la sede sociale dell'A.S.D.Ghiare, che si trova il località Ghiare di Corniglio, bensì in via Cascinapiano 15/B- 43013-Langhirano, che è un ufficio privato, eletto a domicilio soltanto per ricevere la corrispondenza da parte della F.I.G.C.". Quindi il ricorso è stato ricevuto, ma non nella sede opportuna per riceverlo. All'art. 38 del C.G.S. è specificato che per la ricezione degli atti fa testo solo la sede legale. Chiede la modifica della decisione del G.S. per la errata procedura da parte della società A.S.D.Ghiare. L'A.S.D. COMPIANO ha inviato, nei termini, proprie deduzioni, trasmettendone copia alla controparte. La Corte, - verificato che l'invio delle controdeduzioni all'A.S.D. Ghiare è avvenuto solo dopo che era stato richiesto all'A.S.D. Compiano di far pervenire la prova dell'invio stesso; - atteso che l'art. 33, comma 7, del C.G.S. stabilisce che l'invio alla controparte delle controdeduzioni deve avvenire "contestualmente" all'invio delle stesso all'Organo giudicante, le controdeduzioni inviate non vengono prese in esame, e di ciò viene data comunicazione al Presidente dell'A.S.D. Compiano, che aveva fatto richiesta di audizione, ma che, in considerazione della inadempienza al precetto sopra indicato, non viene sentito nel merito; - preso atto che la copia del reclamo al primo Giudice è stata inviata, con raccomandata, dall'A.S.D. Compiano all'indirizzo indicato dall'A.S.D.Ghiare nel modulo di iscrizione al campionato, stagione sportiva 20152016, nella parte espressamente riservata all'indirizzo postale, senza alcuna precisazione di esclusività (non prevista e non accogliibile) e riportato nel Portale Interrogazioni Società della F.I.G.C.lL.N.D. come : "REFRI GROP SRL-BEDINI LUIGI-Via Cascinapiano 15/B - 43013 Langhirano". Il sig. Bedini Luigi è il Presidente dell'A.S.D.Ghiare; - accertato, attraverso il servizio Poste Italiane che la raccomandata risulta consegnata il 2.12.2015 e, quindi con assoluta disponibilità temporale per l'A.S.D.Ghiare di far pervenire al primo Giudice proprie considerazioni sul merito del reclamo; - ritenuto che, l'A.S.D. Compiano, con l'invio della copia del reclamo all'indirizzo indicato per la corrispondenza dalla stessa A.S.D. Ghiare, abbia raggiunto la finalità di mettere al corrente della destinataria il contenuto della richiesta fatta al primo Giudice, in quanto la ratio della norma è quella di portare la controparte a conoscenza dei motivi di reclamo, in un termine perentorio di giorni 7, per dar modo alla stessa di adeguatamente difendersi e contro dedurre (cfr. C.A.F. 24-2-2000 App.F.C.Monte Antico, 23-5-2002 App.A.S. Aosta Calcio, 4-4-2005 App.G.S.Bertoni Pro Pontecagnano), d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'A.S.D.GHIARE, confermando la decisione impugnata : perdita della gara per 3 - 0 a favore dell'A.S.D. COMPIANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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