COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 29/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di LESSIO Fulvio e ASD SANTAMARIA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 29/01/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di LESSIO Fulvio e ASD SANTAMARIA Visto il deferimento del Procuratore Federale nei confronti del sig. LESSIO Fulvio e di ASD SANTAMARIA, il primo per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere al termine della gara Cassacco – SANTAMARIA del 25.01.2015 valevole per il Campionato Regionale di Prima Categoria “colpito l’arbitro con una spallata al petto tale da procurargli forte dolore” nel mentre questi usciva dal proprio spogliatoio; e la Società a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., “per quanto posto in essere dal proprio tesserato”, il TFT FVG convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 26.11.2015. All’udienza comparivano il sig. Fulvio LESSIO, il sig. Fabrizio Nin, Presidente della Società, nonché il dott. Salvatore Galeota, quale Sostituto Procuratore Federale. Dopo breve discussione, con la quale i deferiti miravano a ridurre la portata delle rispettive responsabilità, questi trovavano intesa con la Procura federale in ordine all’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non ha formulato osservazioni al riguardo, e ne ha dato comunicazione alla Procura Federale, che ha nuovamente trasmesso al Tribunale, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, -rilevato che, nel corso della fase dibattimentale di primo grado, i deferiti hanno presentato istanza di applicazione di sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS, come segue: per il Sig. LESSIO Fulvio, pena base, sanzione della inibizione per anni uno, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi otto; per la Società ASD SANTAMARIA, pena base, sanzione dell’ammenda di importo di € 1.200,00 (mille due cento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 800,00 (otto cento/00); -considerato che su tale istanza ha espresso nulla quaestio il Procuratore federale; -visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Pag. 9 del Comunicato n. 70 Segue Decisioni del Tribunale Federale Territoriale – DEFERIMENTO nei confronti di LESSIO Fulvio e ASD SANTAMARIA -visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale FVG, dispone l’applicazione delle sanzioni che seguono: - LESSIO Fulvio, sanzione della inibizione per mesi 8 (otto), ai sensi dell’art. 23 CGS; - ASD SANTAMARIA, sanzione dell’ammenda di € 800,00 (ottocento/00), ai sensi dell’art. 23 CGS. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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