COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°223 del 29/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVO COS LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE DRAGOTTA DARIO FINO ALL’11/02/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLI EMANUELE FINO AL 06/07/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIARRAVINO STEFANO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FARGNOLI FABRIZIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 34 DEL 05/01/2016 (Gara: GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO – NUOVO COS LATINA del 02/01/2016 – Campionato di Terza Categoria Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°223 del 29/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVO COS LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 50,00, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE DRAGOTTA DARIO FINO ALL’11/02/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLI EMANUELE FINO AL 06/07/2016, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CIARRAVINO STEFANO PER 3 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FARGNOLI FABRIZIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 34 DEL 05/01/2016 (Gara: GRUNUOVO SANTI COSMA E DAMIANO – NUOVO COS LATINA del 02/01/2016 – Campionato di Terza Categoria Latina) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 22/01/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante ha richiesto l’annullamento o la riduzione delle sanzioni a carico dei propri tesserati e della società, assumendo che i comportamenti descritti dall’arbitro non fossero stati tenuti dai calciatori e dal massaggiatore della società e che l’inizio della gara sia stato ritardato di soli pochi minuti, dopo aver invece chiesto il differimento di mezz’ora previsto dalle N.O.I.F.; Sentita la Società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; Rilevato che l’art.45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della “squalifica dei calciatori fino a due giornate” e dei “provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria…”; Esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento ingiurioso e minaccioso del massaggiatore DRAGOTTA Dario, la condotta ingiuriosa del calciatore CIARRAVINO Stefano e l’invasivo comportamento di offese e minacce del calciatore CASTELLI Emanuele; Considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che la squalifica a carico dei calciatori CIARRAVINO Stefano e CASTELLI Emanuele e del massaggiatore DRAGOTTA Dario, seppur censurabile e grave, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quelli in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente all’ammenda di € 50,00 ed alla squalifica per 2 gare a carico del calciatore FARGNOLI Fabrizio ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica a carico del calciatore CASTELLI Emanuele al 30/04/2016, del calciatore CIARRAVINO Stefano a 2 gare e del massaggiatore DRAGOTTA DARIO al 30/01/2016. La tassa reclamo va restituita.
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