COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°223 del 29/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASTRONICOLA ALESSIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 07/01/2016 (Gara: FIDELITAS CIMINI – PIANOSCARANO 1949 del 06/01/2016 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°223 del 29/01/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S.D. PIANOSCARANO 1949 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASTRONICOLA ALESSIO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 07/01/2016 (Gara: FIDELITAS CIMINI – PIANOSCARANO 1949 del 06/01/2016 – Campionato Juniores Provinciali Viterbo) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 210 del 22/01/2016 Le argomentazioni svolte dalla Società PIANOSCARANO 1949 nel reclamo a margine, secondo cui il calciatore MASTRONICOLA Alessio si sarebbe comportato verso l’arbitro e gli avversari a seguito di uno stato di agitazione senza alcun intento offensivo o di violenza sono prive di fondamento, infatti, nel proprio referto – fonte primaria di prova visto l’art.35 del C.G.S. – l’arbitro segnala che il MASTRONICOLA, espulso per aver colpito in reazione un avversario con un forte pugno, prima di lasciare il terreno di gioco offendeva con gesti e parole il direttore di gara ed i giocatori avversari. Ciò stante, l’istanza di riduzione della squalifica per 4 gare non può essere accolta, data l’ampia congruità della sanzione in rapporto alla condotta del citato calciatore. Per quanto sopra, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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