COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°233 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS BRACCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 128 DELL’08/01/2016 (Gara: FIUMICINO 1926 – VIRTUS BRACCIANO del 03/01/2016 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°233 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS BRACCIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 128 DELL’08/01/2016 (Gara: FIUMICINO 1926 – VIRTUS BRACCIANO del 03/01/2016 – Campionato Allievi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 224 del 29/01/2016 L’A.S.D. VIRTUS BRACCIANO impugna davanti a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, nella parte in cui, quest’ultimo, infliggeva (ad entrambe le Società), la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per la mancata regolare conclusione, nonché l’ammenda di euro 100,00. A sostegno della propria tesi difensiva, la Società sostiene che la gara doveva essere sospesa, nei minuti di recupero, a causa dell’invasione di campo di alcuni sostenitori della squadra locale che erano entrati sul terreno di gioco con l’intenzione di aggredire i propri giocatori e non a causa della successiva zuffa verificatasi tra calciatori delle opposte squadre; alla luce di ciò, la reclamante chiedeva, l’annullamento del provvedimento impugnato e per l’effetto la punizione della perdita della gara a carico della Società FIUMICINO 1926. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. Infatti, dal referto arbitrale (il cui contenuto, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, del C.G.S., fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare), emerge, di contro, che, nei minuti di recupero della gara, a seguito del goal realizzato dalla squadra di casa, si creava una rissa, in più parti del terreno di gioco, tra calciatori (almeno cinque per parte) delle due squadre, i quali si sferravano calci e pugni e si insultavano vicendevolmente. A seguito di ciò, l’arbitro, ritenendo espulsi cinque giocatori per squadra e mancando, conseguentemente, il numero legale per proseguire la gara, ne decretava la sospensione anticipata. In definitiva, dal referto arbitrale si evince, chiaramente, che la causa della sospensione dell’incontro è ricollegabile alla condotta violenta posta in essere dai giocatori di entrambe le società, protagonisti di reciproche scorrettezze. L’invasione di alcuni soggetti, non meglio identificati dall’arbitro, sul terreno di gioco, durante la rissa, è circostanza incidentale e non rilevante ai fini del presente decidere. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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