COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°233 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 14/01/2016 (Gara: RIGNANO FLAMINIO – ATLETICO VESCOVIO del 03/01/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°233 del 05/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO VESCOVIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 55 DEL 14/01/2016 (Gara: RIGNANO FLAMINIO – ATLETICO VESCOVIO del 03/01/2016 – Campionato Giovanissimi Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 224 del 29/01/2016 L’A.S.D. ATLETICO VESCOVIO impugna, innanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice Sportivo di prime cure, nella parte in cui, quest’ultimo, ordinava la ripetizione della gara, che non si era conclusa regolarmente. A sostegno della propria tesi difensiva la Società sostiene che la gara doveva essere sospesa, al 14° del 2° tempo quando, a seguito dell’espulsione di un giocatore del RIGNANO FLAMINIO, il dirigente della stessa aggrediva l’allenatore dell’ATLETICO VESCOVIO ed immediatamente dopo una persona, qualificatasi come proprietario del RIGNANO FLAMINIO, entrava sul terreno di gioco con atteggiamento aggressivo nei confronti dell’arbitro; alla luce di ciò, la reclamante chiede, l’annullamento del provvedimento impugnato e per l’effetto la perdita della gara a carico della squadra locale. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, ritiene che non ci siano margini per accogliere il reclamo. L’art. 64 delle N.O.I.F. prevede che l’arbitro debba astenersi dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che appaiano pregiudizievoli della incolumità propria o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. Dallo stesso referto arbitrale non risultano, però, sussistere le condizioni previste dall’art. 64 delle NOIF per l’interrompere la gara. In particolare, l’arbitro avrebbe dovuto adottare tutti i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa. Infatti il direttore di gara, per riportare la calma avrebbe dovuto, semplicemente, adottare i provvedimenti necessari a carico dei responsabili, richiamare i capitani delle squadre ed invitarli a collaborare per ripristinare una situazione di normalità sul terreno di gioco e solo dinanzi a tale rifiuto avrebbe potuto fischiare la fine anticipata dell’incontro. In conclusione, considerato che l’arbitro non ha fatto nulla di tutto ciò, anzi si è, inopinatamente, affrettato a sospendere la gara, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che ben ha operato il Giudice di 1° grado nell’adottare il provvedimento di ripetizione della gara e pertanto DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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