COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 Del 4 Febbraio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTI A CARICO di SCARSELLI Domenico e della società A.S.D. ISERNIA F.C.

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 69 Del 4 Febbraio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 5.2.1. DEFERIMENTI A CARICO di SCARSELLI Domenico e della società A.S.D. ISERNIA F.C. La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale con due atti separati il sig. SCARSELLI Domenico, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Isernia Football Club, all’epoca dei fatti: con il primo n. 4321/774pf14-15/DP/fda del 3 novembre 2015, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Giovanni Renna, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 2 del 13.12.2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; con il secondo n. 4337/784pf14-15/DP/fda del 4 novembre 2015, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all’allenatore, Sig. Santo Mazzullo, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 2 del 13.12.2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, e la società A.S.D. ISERNIA F.C., con entrambi gli atti sopra riportati, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto nelle vicende che riguardano entrambi gli allenatori. Alla udienza di trattazione fissata per il 22 dicembre 2015, con la presenza dell’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, del Sig. Luigi Mazzocco, nella qualità di Presidente della società ASD. Isernia F.C., con l’assistenza dell’Avv. Michele Cozzone, e nessuno per il Sig. Domenico Scarselli, dopo aver preso atto che erano pervenute per posta certificata memorie difensive presentate dalla società A.S.D. Isernia F.C., che riportano anche nomina di difensori di fiducia ed elezione di domicilio, veniva sollevato dalla società deferita difetto di competenza dell’adito Tribunale Federale Territoriale in favore del Tribunale Federale Nazionale sezione Disciplinare. Questo Tribunale Federale Territoriale con apposita decisione del 22 dicembre 2015, portata a conoscenza delle parti in data 12 gennaio 2016, rigettava la richiesta di difetto di competenza e, ritenuta la propria competenza, fissava la udienza di trattazione per il giorno 26 gennaio 2016. In tale data, con la presenza del solo rappresentante della Procura federale, che dava parere favorevole, veniva disposto il rinvio della trattazione a seguito di motivata richiesta dei difensori della società A.S.D. Isernia F.C., fissando la nuova udienza per il 29 gennaio 2016. Alla nuova udienza, verificata la regolarità delle convocazioni delle parti, con la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele, del Sig. Luigi Mazzocco, nella qualità di Presidente della società ASD. Isernia F.C., con l’assistenza dell’Avv. Michele Cozzone, pure presente, e nessuno per il Sig. Domenico Scarselli, veniva disposta la trattazione dei deferimenti. Preliminarmente l’Avv. Cozzone chiedeva la riunione dei due procedimenti meglio avanti riportati per connessione soggettiva ed oggettiva, come motivato e documentato nelle memorie difensive a suo tempo trasmesse per posta elettronica ed acquisite agli atti. Il rappresentante della Procura anche alla luce di decisioni della Corte Federale a sezioni unite non si opponeva alla richiesta. Questo Tribunale, tenuto conto del parere espresso dalla Procura Federale e di precedenti decisioni prese su medesime richieste in precedenti deferimenti, disponeva la riunione del procedimento n. 8/16 al procedimento n. 7/16. La Procura Federale dopo aver illustrato il contenuto dei deferimenti e ribadito che dalla documentazione risulta provata la violazione contestata, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni a carico dei deferiti: la inibizione per mesi 9 per Scarselli Domenico, nella sua qualità di Presidente pro-tempore all’epoca dei fatti, la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso e l’ammenda di euro 1.000,00 per la società A.S.D. Isernia F.C. La difesa della società deferita, dopo essersi riportata alle argomentazione ed alle conclusioni contenute nelle memorie difensive ritualmente depositate, ha contestato i deferimenti, ritenendoli infondati. Sul punto rappresentava che le date da tenere in conto per la decorrenza dei trenta giorni per il pagamento delle competenze disposto dal Collegio Arbitrale, non sono quelle indicate dalla Procura Federale negli atti del deferimento, ma quelle in cui la società A.S.D. Isernia F.C. ha ricevuto la decisione del suddetto Collegio Arbitrale. Ha poi sostenuto la validità degli atti di transazione a firma dei due allenatori e che la data certa degli stessi è dimostrata dal timbro postale apposto sugli stessi. Concludeva con la richiesta di rigetto integrale dei due deferimenti con il conseguente proscioglimento dei soggetti deferiti. La Procura Federale contestava la validità del timbro postale ai fini della certezza della data di redazione degli atti, che quindi non rimane provata. La difesa della società Isernia F.C. alla luce di quanto affermato dalla Procura Federale chiedeva di sospendere il presente procedimento e di rimettere gli atti alla Procura Federale per una ulteriore indagine in merito ai tempi ed alle modalità di pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale da parte della società ai due allenatori, in particolare riguardo al momento di sottoscrizione dei due accordi transattivi prodotti in atti. Il Tribunale Federale si riservava la decisione. La violazione contestata allo Scarselli ed alla società A.S.D. Isernia F.C. riguarda il mancato pagamento delle somme che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti aveva imposto di pagare alla società A.S.D. Isernia F.C. per spettanze degli allenatori Renna Giovanni (prot. n. 129/34 del 2 febbraio 2014 relativo alla decisione del 13 dicembre 2014 pubblicata sul C.U. n. 2 al n. 22) e Mazzullo Santo (prot. n. 147/34 del 2 febbraio 2014 relativo alla decisione del 13 dicembre 2014 pubblicata sul C.U. n. 2 al n. 35), in applicazione dei disposti degli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e dell’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S. Gli articoli richiamati prescrivono, infatti, che: “Il pagamento agli allenatori delle società di L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva.”(vedi art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F.) ed ancora: “Il mancato pagamento …… comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal collegio Arbitrale della L.N.D. per gli allenatori tesserati per le società dilettantistiche.”(vedi art. 8, comma 9, del C.G.S.). La violazione si concretizza di fatto, quindi, quando sono decorsi inutilmente i trenta giorni dalla comunicazione del lodo del Collegio Arbitrale. Va sottolineato al riguardo che la comunicazione è l’atto con il quale l’Organo di Giustizia dà notizia delle proprie decisioni agli aventi diritto nelle modalità di cui all’art. 38 del C.G.S. Pertanto, per avere una decorrenza di termini è necessario che esista una comunicazione ufficiale dell’Organo decidente. Precisato quanto sopra, nel caso in esame, vanno accertati termini e modalità di conoscenza da parte della società deferita del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale per le spettanze richieste dagli allenatori Renna Giovanni e Mazzullo Santo. Altra notazione importante da tenere in debito conto nella valutazione dei deferimenti in trattazione è il disposto di cui all’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, che in merito ai procedimenti aventi ad oggetto denuncia o deferimento da parte della Procura Federale, al comma 4.1 , recita: “I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.” Ebbene, dagli atti di deferimento inviati dalla Procura Federale risultano acquisiti i seguenti documenti, costituenti fonti di prova: per quanto riguarda l’allenatore Renna Giovanni: 1) la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 2 del 13.12.2014, comunicata alla Società A.S.D. Isernia F.C. dal Comitato Regionale Molise mediante lettera raccomandata ricevuta in data 23.01.2015 e non impugnata; 2) la nota del Comitato Regionale Molise del 25.02.2015, pervenuta alla Procura Federale in data 11.03.2015, con la quale si segnalava l’inadempimento della società A.S.D. Isernia F.C.; per quanto riguarda l’allenatore Mazzullo Santo: 1) la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 2 del 13.12.2014, comunicata alla Società A.S.D. Isernia F.C. dal Comitato Regionale Molise mediante lettera raccomandata ricevuta in data 23.01.2015 e non impugnata; 2) la nota del Comitato Regionale Molise del 25.02.2015, pervenuta alla Procura Federale in data 11.03.2015, con la quale si segnalava l’inadempimento della società A.S.D. Isernia F.C. Agli atti risultano, inoltre, richiesta urgente della Procura Federale, Sostituto Alessandro Fanfani, datata 21 maggio 2015 procedimento n. 774 PF 14-15, indirizzata al Collegio Arbitrale della LND, per trasmissione della ricevuta raccomandata a.r. inoltrata alla società Isernia relativa alla vertenza 129/34 Giovanni Renna/ASD Isernia – Collegio Arbitrale pubblicata con C.U. n. 2 s.s. 2014-2015, con allegato il provvedimento del Collegio e l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dal medesimo Organo alla società A.S.D. Isernia F.C. con data di ricevimento del 25 marzo 2015, nonché analoga richiesta sempre del 21 maggio 2015 procedimento n. 785 PF 14-15 per la vertenza 147/34 Santo Mazzullo/ASD Isernia, con allegato il provvedimento del Collegio e l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dal medesimo Organo alla società A.S.D. Isernia F.C. con data di ricevimento del 26 marzo 2015. L’analisi e la verifica della suddetta documentazione portano a rilevare che il deferimento si fonda erroneamente sulle due note del 20 gennaio 2015 del Comitato Regionale Molise a firma del responsabile dell’Ufficio Amministrativo, ricevute entrambe dalla società ASD. Isernia F.C. il 23 gennaio 2015, e delle successive note dello stesso C.R. Molise a firma del suo Presidente datate 25.02.2015 che avanzavano proposte di deferimento per la società ASD. Isernia F.C. per mancata esibizione di liberatorie relative ai pagamenti delle spettanze ai propri tesserati. Tali note non possono considerarsi “comunicazioni” valide ai fini della decorrenza dei termini, in quanto trattasi di note-richieste notiziali da parte di un organo amministrativo che non possono essere equiparate alla comunicazione dell’Organo decidente. Le comunicazioni ufficiali e valide dalle quali fare decorrere i trenta giorni per il pagamento delle competenze stabilite dal Collegio Arbitrale sono quelle inviate da tale Organo e ricevute dalla società ASD. Isernia F.C. rispettivamente il 25 e 26 marzo 2015, come sopra riportato. Considerato, pertanto, che i due deferimenti sono stati formulati sul falso presupposto che la società A.S.D. Isernia F.C. avesse avuto conoscenza ufficiale delle decisioni del Collegio Arbitrale della L.N.D. in data 23 gennaio 2015, gli stessi sono da ritenersi infondati. Tuttavia, la documentazione agli atti, le memorie difensive depositate dalla società deferita e, in particolare, i documenti esibiti che riguardano gli atti di transazione e le liberatorie firmate dai due allenatori Renna Giovanni e Mazzullo Santo, portano a valutare l’opportunità di inviare copia degli atti alla Procura Federale per la loro valutazione ai fini della eventuale riproposizione dei deferimenti e per ogni altro motivo ritenuto da approfondire. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale RIGETTA i deferimenti della Procura Federale per SCARSELLI Domenico e per la società A.S.D. ISERNIA F.C., così come proposti, avanzati con le note n. 4321/774pf14-15/DP/fda del 3 novembre 2015 e n. 4337/774pf14-15/DP/fda del 4 novembre 2015. DISPONE trasmettersi copia degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza e per ogni ulteriore approfondimento in merito a quanto sopra rilevato. DISPONE, inoltre, trasmettersi copia della presente decisione al Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza anche in merito alla sua pubblicazione sul C.U. della Serie D.
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