COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 5 Febbraio 2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale RICORSO A.S.D. AURORA PIZZONE – AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTO ERRORE TECNICO ARBITRALE) (GARA AURORA PIZZONE – FORTITUDO CERRI DEL 10/01/2016 – 13^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE A)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 70 Del 5 Febbraio 2016
Delibera del Giudice Sportivo Territoriale
RICORSO A.S.D. AURORA PIZZONE - AVVERSO ESITO GARA PER PRESUNTO ERRORE TECNICO ARBITRALE) (GARA AURORA PIZZONE – FORTITUDO CERRI DEL 10/01/2016 - 13^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE A) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 59 del 14/01/2016; rilevato preliminarmente che: la società AURORA PIZZONE ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; la società FORTITUDO CERRI non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni al reclamo di cui sopra secondo la normativa federale vigente; letto il reclamo, rileva che la società Aurora Pizzone chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe per presunto errore tecnico dell’arbitro nell’interpretare la posizione disciplinare del proprio calciatore Tayeb Abderrahmane. Infatti al 34’ del secondo tempo, sul punteggio di parità, a seguito di un fallo commesso dal calciatore Abderrahmane, l’arbitro dapprima lo ammoniva e subito dopo lo espelleva, ritenendo già il calciatore Abderrahmane già ammonito. Questi era rimasto a terra per aver ricevuto una botta a seguito del fallo commesso e veniva soccorso dal personale medico della squadra. Si rialzava a fatica, rimaneva a bordo campo lamentandosi con l’arbitro dicendo di aver subito una sola ammonizione. Anche i dirigenti della propria squadra continuavano a far presente all’arbitro che il calciatore Abderrahmane non era stato ammonito in precedenza e quindi non era da espellere. Queste lamentele si protraevano per circa 8/10 minuti fino a quando (a gioco in svolgimento) l’arbitro richiamava il calciatore Abderrahmane, invitandolo a rientrare sul terreno di gioco; in quel preciso istante la società Fortitudo Cerri segnava la rete del vantaggio. Il punteggio non cambiava e l’incontro terminava con la vittoria della società Fortitudo Cerri. La società Aurora Pizzone lamenta che durante i minuti giocati senza il calciatore Abderrahmane ha subito un maggiore dispendio di energie fisiche e mentali, oltre che un ridimensionato atteggiamento tattico condizionato dall’ingiusta espulsione culminato con la realizzazione della rete avversaria, avvenuta prima del rientro in campo del calciatore Abderrahmane. Per tutti questi motivi la società Aurora Pizzone chiede il riconoscimento dell’errore tecnico commesso dall’arbitro per aver erroneamente espulso il calciatore Abderrahmane e la conseguente ripetizione della gara. Osserva questo GST. Sentito l’arbitro a chiarimenti ed acquisito agli atti un supplemento di rapporto, dalla lettura dello stesso emerge inequivocabilmente l’errore tecnico dell’arbitro che ha espulso il calciatore Abderrahmane per somma di ammonizioni anche se “lo stesso non era mai stato ammonito in precedenza nel corso della gara”. Inoltre l’arbitro riporta che durante “l’assenza” dal terreno di gioco del calciatore Abderrahmane la società Fortitudo Cerri realizzava la rete della vittoria e solo dopo lo faceva rientrare in campo. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Aurora Pizzone; 2. di riconoscere l’errore tecnico dell’arbitro per le motivazioni esposte in premessa; 3. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza, al fine della ripetizione della gara in epigrafe. Nulla per la tassa non versata.
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