COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società USD LAMORRESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 17.12.2015 in riferimento alla gara LAMORRESE – CAVALLERLEONE del 4.12.2015 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 04/02/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società USD LAMORRESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 27 della Delegazione Provinciale di Cuneo del 17.12.2015 in riferimento alla gara LAMORRESE - CAVALLERLEONE del 4.12.2015 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B La reclamante impugna il provvedimento con il quale il G.S. le ha inflitto la perdita della gara con il seguente risultato LAMORRESE – CAVALLERLEONE 0-3, unitamente alla sanzione della inibizione per il proprio dirigente e della ammenda alla società stessa per aver impiegato un giocatore non in distinta (nello specifico il n.20). Nella sostanza la reclamante lamenta una mancanza di corrispondenza fra quanto avvenuto nel corso della gara e quanto riportato nel referto da parte del direttore di gara. Si sottolinea che l'arbitro avrebbe omesso di indicare la sesta espulsione inflitta alla società avversaria e la conseguente ed inevitabile sospensione della gara e che, pertanto, avrebbe errato nel refertare il risultato finale; avrebbe altresì errato nella indicazione dei giocatori ammoniti e segnala altre imprecisioni di vario genere, far le quali, quella di aver riportato nel suo supplemento che il giocatore n.20 non era indicato in distinta sin dall'inizio e quindi non era stato identificato. Si è reso così necessario sentire il direttore di gara, cosa avvenuta all'udienza del 22.1.2016. Al di là di tutte le questioni poste nel ricorso, ciò che qui rileva è che il direttore di gara abbia autorizzato l'ingresso in campo del giocatore n.20 al 20° del secondo tempo in sostituzione del n.17 della LAMORRESE (questo è ciò che risulta dal rapporto arbitrale anche se la ricorrente sostiene che il giocatore n.20 in realtà giocò sin dall'inizio: era il n.2, ma con un maglia diversa in quanto la n.2 mancava) nonostante non lo avesse correttamente identificato prima della gara. Questo non è un caso di irregolare posizione vuoi perché in pendenza di squalifica o con problemi di tesseramento (circostanze che il direttore di gara non può verificare in occasione della partita), ma si tratta di ammissione alla gara di un giocatore, a dire dello stesso arbitro, non in distinta. L'arbitro non avrebbe dovuto autorizzare l'ingresso in campo del giocatore in questione: la sua mancata indicazione nella distinta era circostanza molto semplice da verificare. Inoltre è quantomeno curioso che una società faccia giocare uno che non è in distinta sperando nella distrazione dell'arbitro; appare più verosimile che l'arbitro si sia sbagliato e non si sia ricordato di aver autorizzato la reclamante alla sostituzione del maglia del n.2 con la n.20 (si osservi che la gara ha avuto un epilogo molto confuso come riportato su diversi quotidiani locali) In ogni caso, l'autorizzazione all'ingresso sul terreno di gioco del n.20 si ritiene integri un errore tecnico in violazione delle NOIF (artt.71 e ss) relative alla disciplina dei calciatori in campo e della REGOLA 3. Il reclamo, pertanto, deve essere accolto e la gara ripetuta. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto dispone la ripetizione della gara LAMORRESE – CAVALLERLEONE. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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