COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 04/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor GARCIA ARBELAEZ Jedbel Bianey per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 04/02/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor GARCIA ARBELAEZ Jedbel Bianey per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.. Con atto dell’1/12/2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale il signor GARCIA ARBELAEZ Jedbel Bianey, nato il 27/01/91, calciatore di nazionalità colombiana, per aver falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2014/15 per la società A.S.D. REAL MIRAFIORI Calcio a 5 senza averne titolo. Nella seduta del 29/01/2016, avanti a questo Tribunale Federale, presente l’Avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale, compariva il signor GARCIA ARBELAEZ Jedbel Bianey al quale veniva prospettata la facoltà di addivenire ad una definizione del procedimento mediante l’applicazione di sanzione concordata fra le parti ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. Tale proposta veniva rifiutata dall’incolpato e, pertanto, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione della sanzione della squalifica per un periodo di TRENTA giorni. Il signor GARCIA ARBELAEZ, al quale veniva data la parola, faceva presente di essere incorso in un veniale errore di valutazione all’atto della richiesta di tesseramento, quando aveva dichiarato di non essere stato tesserato all’estero, ritenendo in buona fede di essere ormai svincolato, avendo disputato in patria l’ultima gara da amatore molti anni prima della sua venuta in Italia. MOTIVI DELLA DECISIONE Questo Organo Giudicante ritiene acclarata la violazione ascritta al deferito, in quanto lo stesso ha indubbiamente sottoscritto una dichiarazione mendace all’atto della richiesta di tesseramento, ma, in considerazione della sua sostanziale buona fede nel ritenere non influente il suo stato di amatore senza contratto ricoperto in seno alla propria società sportiva in Colombia, ritiene equo applicare una sanzione in misura ridotta rispetto alla richiesta formulata dalla Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, dichiarata la responsabilità del giocatore GARCIA ARBELAEZ Jedbel Bianey, gli applica la sanzione della squalifica per un periodo di giorni VENTI, con decorrenza dalla data in cui avrà ottenuto un regolare tesseramento.
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