COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale confronti del sig. de luca Domenico e della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE per rispondere: il sig. DE LUCA Domenico nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF e agli artt.34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2014/2015, affidato, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della A.S.D. Centro Sociale Giovanile, partecipante al Campionato Regionale Calcio a Cinque – Juniores Girone B, al signor Natalino Calabria, indicandolo quale allenatore nelle distinte delle gare rispettivamente disputate il 3, 1’11 e il 17 dicembre 2014 e quale dirigente accompagnatore in quella del 19 gennaio 2015, peraltro, non compilata alla voce allenatore. . e la società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2014/2015 dal proprio Presidente e legale rappresentante.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale confronti del sig. de luca Domenico e della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE per rispondere: il sig. DE LUCA Domenico nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1bis, comma 1 del CGS, con riferimento all'art. 38, comma 1, delle NOIF e agli artt.34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2014/2015, affidato, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della A.S.D. Centro Sociale Giovanile, partecipante al Campionato Regionale Calcio a Cinque - Juniores Girone B, al signor Natalino Calabria, indicandolo quale allenatore nelle distinte delle gare rispettivamente disputate il 3, 1'11 e il 17 dicembre 2014 e quale dirigente accompagnatore in quella del 19 gennaio 2015, peraltro, non compilata alla voce allenatore. . e la società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2014/2015 dal proprio Presidente e legale rappresentante. È presente per la Procura Federale l’avv. Paolo MORMANDO. Non sono presenti il Sig. DE LUCA Domenico e la società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE che hanno fatto pervenire in data 18/1/2016 via email una richiesta di rinvio della prescritta udienza a causa di “….difficoltà di circolazione causa abbondante nevicata…..”. Il Procuratore Federale preso atto di quanto innanzi comunicato dal deferito sig. DE LUCA Domenico e dalla società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE non si oppone al differimento ma chiede che si proceda alla sospensione del termine di estinzione del presente procedimento. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto innanzi, rinvia la trattazione del presente procedimento al 29/2/2016, ore 16.00 disponendo la sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis c. 5 Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato.
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