COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale confronti del sig. de luca Domenico e della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE per rispondere: il sig. DE LUCA Domenico nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1 del CGS, con riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF e agli artt.34 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2014/2015, affidato, in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della A.S.D. Centro Sociale Giovanile, partecipante al Campionato Regionale Calcio a Cinque – Juniores Girone B, al signor Natalino Calabria, indicandolo quale allenatore nelle distinte delle gare rispettivamente disputate il 3, 1’11 e il 17 dicembre 2014 e quale dirigente accompagnatore in quella del 19 gennaio 2015, peraltro, non compilata alla voce allenatore. . e la società A.S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2014/2015 dal proprio Presidente e legale rappresentante.
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