COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori AFFATATO Giuseppe e PERRUGINI Potito per rispondere: il sig. AFFATATO Giuseppe amministratore unico della società U.S. FOGGIA S.P.A. dal 11/5/2012 al 15/6/2012 nonché procuratore della società al quale era stata conferita in data 15/2/2012 specifica procura ad negotia di rappresentanza della società fino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19 dello statuto della F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa. e il sig. PERRUGGINI Potito amministratore unico della società U.S. FOGGIA S.P.A. dal 15/6/2012 fino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. nonché art. 19 dello statuto della F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 21 Gennaio 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale nel procedimento instaurato dalla Procura Federale nei confronti dei signori AFFATATO Giuseppe e PERRUGINI Potito per rispondere: il sig. AFFATATO Giuseppe amministratore unico della società U.S. FOGGIA S.P.A. dal 11/5/2012 al 15/6/2012 nonché procuratore della società al quale era stata conferita in data 15/2/2012 specifica procura ad negotia di rappresentanza della società fino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 19 dello statuto della F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi, successivamente, il fallimento della stessa. e il sig. PERRUGGINI Potito amministratore unico della società U.S. FOGGIA S.P.A. dal 15/6/2012 fino alla data del fallimento, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F. nonché art. 19 dello statuto della F.I.G.C. per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico patrimoniale della società, che ha comportato il fallimento della stessa. È presente per la Procura Federale l’avv. Paolo MORMANDO. Non è presente il Sig. AFFATATO Giuseppe il cui invito a comparire reca sulla raccomandata A.R. del 18/12/2015 la dizione “SCONOSCIUTO”. Non è altresì comparso il sig. Potito PERRUGGINI il quale ha fatto pervenire in data 15/1/2016 apposito fax con cui chiede rinviarsi l’udienza prevista per la data odierna a causa di impedimenti lavori improvvisi ancorché non documentati. A questo punto l’Avv. MORMANDO si oppone al rinvio in quanto il dedotto impedimento del sig. PERRUGGINI non è documentato in alcun modo. Per quanto attiene alla posizione di AFFATATO Giuseppe produce ricevuta di ritorno attestante la avvenuta notifica del deferimento, certificato di residenza aggiornato al 14/1/2016. In subordine chiede che il Tribunale Federale Territoriale sospenda i termini per l’adozione della decisione. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto dichiarato dalla Procura Federale, rinvia la trattazione del provvedimento alla riunione del 29/2/2016, ore 16.00 con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis c. 5 Codice di Giustizia Sportiva con effetto immediato, disponendo la sola rinotificazione al sig. AFFATATO Giuseppe di invito a comparire alla suddetta riunione del 29/2/2016, da effettuarsi a mezzo Raccomandata A.R. nella residenza indicata dal certificato esibito dal Procuratore Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it