COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: F.C.D. VIRTUS BITRITTO – A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO del 8 Novembre 2015. (Reclamo dell’A.S.D. MONTE SANT’ANGELOF.C.D. VIRTUS BITRITTO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società Monte Sant’Angelo Calcio per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 29 Gennaio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: F.C.D. VIRTUS BITRITTO - A.S.D. MONTE SANT’ANGELO CALCIO del 8 Novembre 2015. (Reclamo dell’A.S.D. MONTE SANT’ANGELOF.C.D. VIRTUS BITRITTO In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società Monte Sant’Angelo Calcio per il risultato della gara, di cui alla delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 45 in data 10/12/2015 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; -considerato che non può essere condivisa la tesi della soc. reclamante A.S.D. Monte Sant’Angelo Calcio, secondo cui non influirebbe ai fini della regolarità della gara il ripristino del numero minimo dei giovani calciatori “Under” (1996 e 1997) (di cui al C.U. n.24 dell’1/10/2015) solo perché effettuato dopo appena due minuti; e più esattamente nel periodo compreso fra il 41° ed il 43° del primo tempo (della gara in epigrafe citata), dopo ……il tempo necessario alla trasformazione del calcio di rigore…..prima della ripresa del gioco ed esattamente al minuto 43°….”; - ritenuto infatti che il contestuale obbligo di impiego dei tre giovani calciatori “Under” sussiste sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, senza soluzioni di continuità, ed a prescindere dalla durata necessaria per il ripristino del numero minimo dei c.d. giovani “under” in caso di sostituzioni in corso di gara; -rilevato inoltre che, nel caso in esame, al momento della ripresa del gioco, (avvenuta a seguito e per effetto della disposta effettuazione e trasformazione del calcio di rigore), la presenza in campo (anche soltanto per 2 minuti) è stata –senza ombra di dubbio- di soli due giovani calciatori “Under” anziché di tre (così come previsto dal C.U. n.24 dell’1/10/2015), così realizzandosi l’inosservanza della su richiamata disposizione che va pertanto punita con la sanzione della perdita della gara (così come disposta dal Giudice Sportivo con il suo provvedimento impugnato che va pertanto condiviso e confermato); -ritenuto altresì che il richiamo della società reclamante alla motivazione della sentenza emessa dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del 30/3/2011, non può considerarsi utile e di supporto alla tesi da essa reclamante rappresentata in questa sede ed innanzi esposta, dal momento che nella vicenda esaminata dalla Alta Corte Sportiva di Giustizia, le varie sostituzioni ed il ripristino del numero minimo dei giovani calciatori c.d. “Under”, si è verificato nel corso di una prolungata interruzione di gioco finalizzata al completamento delle sostituzioni di vari calciatori, senza che il gioco fosse mai stato ripreso (neppure per il breve spazio della sola trasformazione del calcio di rigore, così come verificatosi nel caso in esame che ha valore di “ripresa del gioco”). -tutto ciò premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale Puglia DELIBERA -rigettarsi il reclamo e disporsi l’addebito della tassa reclamo sul conto della ASD Monte Sant’Angelo Calcio, così come da quest’ultima richiesto.
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